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L'accertamento delle merci dichiarate in dogana nell'ambito delle operazioni di import/export da e verso Paesi extra-UE viene definito, secondo la procedura ordinaria, con la liquidazione e il pagamento dei diritti doganali dovuti, con il conseguente svincolo delle merci e la consegna al dichiarante di un esemplare della bolletta doganale o DAU - Documento Amministrativo Unico.
La revisione dell'accertamento è lo strumento che consente, entro il termine di tre anni, di riesaminare la dichiarazione doganale ad accertamento concluso, allo scopo di controllare la correttezza e completezza degli elementi dichiarati, sulla base della documentazione già presentata o di altri documenti, acquisiti anche successivamente alla definizione dell'accertamento stesso.
In caso di riscontro di errori, si procede alla rettifica della dichiarazione doganale e all'eventuale riliquidazione dei diritti doganali, con conseguente recupero o rimborso.
La revisione può essere effettuata:
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d'ufficio, da parte della dogana,
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su istanza di parte, nel caso in cui l'operatore stesso abbia rilevato degli errori formali o sostanziali o nuovi elementi a suo tempo omessi e voglia richiederne la correzione. La revisione su istanza di parte può essere richiesta direttamente dall'operatore o dal soggetto che ha dichiarato le merci in dogana.
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I vantaggi della revisione dell'accertamento su istanza di parte sono i seguenti:
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regolarizzazione tempestiva di errori già riscontrati dall'operatore, anche ai fini fiscali;
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esenzione dall'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative previste dal Testo Unico delle Leggi Doganali - TULD (D.P.R. n. 43/1973), da richiedere nell'istanza, in particolare (art. 303), la sanzione prevista in misura fissa da € 103 a € 516 per differenze relative a quantità, qualità, valore e origine delle merci e in misura proporzionale, da una a dieci volte i maggiori diritti dovuti, se la differenza per singolo tributo tra dichiarato in bolletta e accertato in sede di revisione supera il 5%;
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esenzione dal pagamento degli interessi, in caso di riliquidazione che comporti un recupero di diritti, solo se ne è fatta specifica richiesta e se l'istanza viene presentata entro 90 giorni dalla definizione dell'accertamento.
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È sempre consigliabile, all'atto del ricevimento del DAU vistato dalla dogana, verificare la correttezza e completezza di tutti gli elementi dichiarati e la loro concordanza con la documentazione presentata, anche al fine di verificare la liquidazione dei diritti doganali (dazio, IVA, accise e altri tributi).
Il controllo sarà effettuato prima di procedere, per le importazioni, alla registrazione della bolletta doganale ai fini fiscali e, per le esportazioni, alla sua archiviazione unitamente alla fattura emessa, ai fini della convalida dell'uscita delle merci dalla UE.
Agosto 2008
a cura di Ipsoa, Redazione Internet. Tratto da: "La revisione dell'accertamento doganale" di Marna Zanga
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