Zurück

IRAP, Imposta regionale sulle attività produttive


L'Imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.


Irap, due chance di convenienza
Le valutazioni da effettuare per la determinazione della base imponibile del tributo
 
La scelta del regime sulla scia di plusvalenze e costi di gestione
L'irrilevanza della tassazione dei componenti straordinari ai fini dell'Irap da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria può essere l'elemento di maggiore convenienza nel mantenere, da parte di questi soggetti, il regime naturale per la determinazione della base imponibile del tributo regionale. Di contro, laddove in previsione non vi siano delle cessioni di beni diversi dai beni merce, l'esercizio dell'opzione entro la scadenza del 31 ottobre avrà rappresentato la situazione ideale per i contribuenti che, invece, vogliono determinare la base Irap sulla scorta delle risultanze del bilancio di esercizio. Senza dimenticare che, per effetto di quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria con circolare n. 60/08, ulteriori indicazioni possono essere ricavate per la corretta individuazione della deducibilità dei componenti negativi di reddito.
La Finanziaria per il 2008 abbia riscritto completamente le regole di determinazione della base imponibile Irap distinguendo, in modo molto netto le regole tra soggetti Ires e soggetti Irpef che svolgono attività di impresa. All'interno dei soggetti Irpef, una ulteriore suddivisione ha riguardato le modalità di tenuta della contabilità in quanto solo con la contabilità ordinaria, era possibile esercitare l'opzione per le regole previste fisiologicamente per le società di capitali. I soggetti Irpef prescindono dalle risultanze della documentazione contabile per assumere, ai fini della determinazione della base imponibile, i valori fiscali questo a meno che non venga esercitata l'opzione per determinare la predetta base con le regole tipicamente previste per i soggetti Ires. In pratica, il nuovo art. 5 bis del dlgs 446/97 prevede che la base imponibile è invece determinata sulla base di valori che sono prettamente fiscali. Per i soggetti Irpef, infatti, il valore della produzione si determina come differenza tra:
1.
l'ammontare dei ricavi ex art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g);
2.
le variazioni delle rimanenze finali;
3.
l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci;
4.
l'ammontare dei costi dei servizi;
5.
l'ammortamento e i canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
 


I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.
In modo identico a quanto previsto per i soggetti Ires, non rilevano le componenti afferenti:
le spese per il personale dipendente e assimilato;
i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma l, lettera b), numeri da 2 a 5 dell'articolo 11;
la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Le scelte di convenienza
In linea di principio, la circostanza che il contribuente abbia determinato nel corso del periodo di imposta 2008 rilevanti plusvalenze derivanti dalla cessione di beni (ovviamente diversi dai beni merce) può avere comportato tutto l'interesse al mantenimento del regime fisiologicamente applicabile mentre, al contrario, il sostenimento di costi di gestione di beni che ai fini fiscali trovano una limitazione alla deducibilità potrebbe avere indirizzato i contribuenti verso la scelta del regime Ires. In sostanza prendendo come riferimento una società immobiliare, l'esercizio dell'opzione per applicare le norme previste per le società di capitali potrebbe avere avuto una ragione d'essere nell'ipotesi in cui, ad esempio, nel bilancio di esercizio vengono imputati dei costi afferenti gli immobili patrimoniali che, sulla scorta della determinazione del risultato fiscale in base all'articolo 90 del Tuir potrebbero non risultare deducibili.
Le indicazioni delle Entrate
L'Agenzia delle entrate ha fornito le proprie istruzioni in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 446 del 1997 con la circolare n. 60. In conformità al dettato letterale della norma, la circolare precisa che i differenziali positivi afferenti la cessione di beni strumentali ovvero di beni patrimonio non assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile Irap, a prescindere dal fatto che tale realizzo avvenga o meno nell'ambito di una operazione straordinaria. In sostanza, ipotizzando la cessione di un immobile, il plusvalore relativo allo stesso non sconterà Irap mentre, al contrario, le quote di plusvalenze da assoggettare a imposizione per effetto del trascinamento da periodi di imposta precedenti, rileverà nella determinazione della base imponibile.
Componenti negativi, valgono i criteri di imputazione del Tuir
Più articolato, nella circolare, è il ragionamento sulla corretta individuazione dei componenti negativi che sono deducibili nella determinazione della base imponibile. Viene infatti osservato come l'articolo 5-bis del decreto Irap, nello stabilire che i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del tributo sono determinati secondo le regole fiscali, fa riferimento a voci di costo che, non essendo tutte specificamente disciplinate dal Tuir, possono essere individuate utilizzando la classificazione per natura tipica delle disposizioni civilistiche. Peraltro, le suddette componenti negative, al pari delle componenti positive del valore della produzione, si assumeranno con i medesimi criteri di determinazione e di imputazione temporale dettati dalle disposizioni del Tuir.
Fanno eccezione i costi per servizi che possono essere individuati sulla base della disciplina fiscale facendo riferimento a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi dal D.m 17 gennaio 1992. Pertanto, è a tale norma secondaria che si dovrà fare riferimento per individuare correttamente le voci deducibili nella determinazione della base imponibile osservando, nel contempo, che il decreto in questione rinvia, in generale, a quanto previsto ai fini Iva.
Sempre in materia di componenti negativi rilevanti per la determinazione del valore della produzione la circolare ricorda come:
gli ammortamenti vanno assunti secondo la loro valorizzazione fiscale (in particolare articoli 102 e 103 del Tuir con ricomprensione dell'avviamento),
per quanto concerne i leasing, dovrà essere scomputata (e dunque considerata indeducibile) la quota desunta dal contratto ed attribuibile agli interessi passivi.
Più in generale, va osservato come le indicazioni della circolare appaiono fornire un quadro di riferimento dei componenti negativi tassativo e limitato alle indicazioni contenute nella norma. Una parte della circolare è espressamente dedicata a precisare le modalità con le quali può essere esercitata l'opzione e, soprattutto, i casi particolari in cui la stessa produce effetti. Viene dunque precisato come:
ai fini della possibilità di esercitare l'opzione in questione, a nulla rileva la circostanza che i soggetti Irpef adottino il regime di contabilità ordinaria per scelta, così come previsto dall'articolo 18, comma 6, del Dpr n. 600 del 1973 e non per obbligo;
l'opzione va esercitata utilizzando l'apposito modello. Fatta eccezione per la scadenza prevista per il 2008, con riferimento al triennio 2008 – 2010, a regime detta comunicazione deve essere inoltrata all'Agenzia delle entrate, pena l'inefficacia dell'opzione stessa, entro il termine di 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si intende applicare la disciplina in parola;
l'opzione in questione :
 
1.
è irrevocabile per tre periodi d'imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;
2.
in caso di revoca dell'opzione precedentemente comunicata, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto Irap per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del medesimo decreto.
Sul punto, la circolare dell'Agenzia delle entrate precisa come, per effetto del vincolo triennale dell'opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell'opzione, il regime di contabilità ordinaria. L'esercizio della revoca dell'opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare il proprio regime contabile.
per le società di persone neo-costituite, l'opzione per la determinazione della base imponibile potrà essere esercitata, come previsto per l'esercizio dell'opzione a regime, entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo di imposta;
per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno, l'opzione potrà essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività di cui all'articolo 35 del Dpr n. 633 del 1972.
la circolare affronta il caso della trasformazione societaria chiarendo come qualora un soggetto Ires che si trasforma in società di persone intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile disciplinato dall'art. 5 del decreto Irap dovrà esercitare l'opzione prevista dal comma 2 dell'art. 5-bis entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima;
in caso di mancato esercizio dell'opzione, si intenderà «naturalmente» e automaticamente adottato il regime di cui all'articolo 5-bis. Resta ferma in tal caso la possibilità di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 5 nei termini «ordinari», ossia entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta;
in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, atteso che queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente in base all'articolo 5 del decreto Irap, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.

Autore: Norberto Villa
Fonte: ItaliaOggi Sette - 20 Ottobre 2008



Richiesta immediata
  Maggiori informazioni
Iscrivere gratis la mia Azienda
Acquistare una MMCard
Diventare un Vs. Rivenditore
Nome*:
E-Mail*:
Telefono:
Oggetto:
Codice di sicurezza:*
Testo:*
 
      ausdrucken    per Email versenden    bearbeiten    
www.merchantissimo.com
Logo








  I programmi TV


Virgin Holidays
Fasthosts Internet Limited

italiano english deutsch français espanol turkish
Annuncio
Vendiamo a Bodrum, in Turchia, 48 appartamenti residenziali


FATTI CONOSCERE
NEL MONDO!

 BANCA DATI AZIENDE

www.kompass.com


















Riferimento online
Dizionario, Enciclopedia e altro
Parola:
Cerca in: Dizionario italiano
Dizionario Inglese
Dizionario spagnolo
Dizionario tedesco
Dizionario francese
Dizionario cinese (S)
Dizionario portoghese
Dizionario olandese
Dizionario norvegese
Dizionario greco
Dizionario russo
solo in inglese: