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MASSIMO FERRACCI, University Lecturer and International Managerial Consultant


MASSIMO FERRACCI,
University Lecturer and International Managerial Consultant


Di seguito le principali qualifiche professionali:
1. Consulente di Alta Direzione a supporto delle strategie finanziarie e commerciali internazionali con Studio in Roma e Milano ed Uffici di Corrispondenza  in londra, mumbai, new york, parigi e pechino;
2. Consulente dell'Associazione Bancaria Italiana - ABIFormazione - Area Internazionale;
3. Docente Universitario a contratto di "Economia degli Intermediari Finanziari e Creditizi" e Formatore aziendale
 
Le tematiche maggiormente trattate - relativamente alla formazione manageriale - riguardano una vasta area di intervento tra le quali segnalo:

1.   ANALISI DELLE DINAMICHE FINANZIARIE DELLE IMPRESE E COPERTURA DEI FABBISOGNI (START-UP, SPIN-OFF, FINANZIAMENTI STRAORDINARI), REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E DEL BUSINESS PLAN DEL PROGETTO;

2.    FINANZIAMENTI ALL'ESPORTAZIONE E ALL'IMPORTAZIONE E SMOBILIZZO CREDITI EXPORT;

3.    VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI HEDGING E DI TRADING DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI TASSO;

4.    LA GESTIONE DELLA TESORERIA AZIENDALE: NETTING, CASH POOLING;

5.    STUDIO E MONITORAGGIO DEL RISCHIO PAESE E DEL RISCHIO CONTROPARTE: APPLICAZIONE DI MODELLI ECONOMETRICI E MATEMATICI;

6.    OPERAZIONI DI FINANZA STRUTTURATA (PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)
7.    VALUTAZIONE DELLE AZIENDE, PROCESSI DI START-UP E SPIN-OFF;
8.   STUDIO E REALIZZAZIONE DI PIANI INDUSTRIALI INTEGRALI; 
9.  LE OPERAZIONI SU DOCUMENTI (INCASSI DOCUMENTARI, CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND BY) E GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI (CONTRATTUALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE);

10.   VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E PROCESSI DI E-LEARNING.;

11.   INTERVENTI AGEVOLATIVI PRESSO SIMEST S.P.A.;

12. ASSISTENZA INTEGRALE PER LA COSTITUZIONE DI JOINT-VENTURE ALL’ESTERO E LA RELATIVA PREDISPOSIZIONE DEL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, DELLO SHAREHOLDER'S AGREEMENT E DI TUTTI GLI ANCILLARY AGREEMENTS PREVISTI DAGLI ACCORDI SOCIETARI.
 
 
DI SEGUITO SI TRASMETTONO
 alcune delle SUE pubblicazioni di maggiore successo.

Focus

Può accettarsi, tuttavia, una cauzione costituita da

 

caso di aggiudicazione di appalti e il documento

che dovrà prodursi consiste nella dichiarazione di

deposito.

fideiussione. La procedura illustrata è usuale nel

La garanzia al posto del deposito

Nella pratica internazionale

viene usualmente sostituita la garanzia bancaria

più agevole a realizzarsi e che viene, solitamente,

emessa nella forma di Counter Guarantee.

In termini finanziari l’

a garanzia

fra due soggetti con cui si autorizza una terza parte

a detenere fondi o titoli di proprietà di uno dei

due soggetti fino a quando non saranno soddisfatte

le condizioni stabilite nell’accordo. La terza

parte è responsabile della

equivalente, che non acquista validità giuridica fino

a quando la parte che riceve un beneficio dall’esecuzione

di tale atto non compie determinate

prestazioni.

Escrow potrebbe essere, ad esempio, configurato

dal deposito in banca di una determinata somma

di denaro da parte dell’acquirente di un immobile,

con l’intesa che tale somma diventerà di proprietà

del venditore nel momento in cui il compratore

entrerà in possesso del titolo di proprietà

dell’immobile in questione.

Precisato il concetto di escrow quale

nelle transazioni commerciali internazionali

ricorrenti tra due parti e che prevedono la costituzione

di deposito a garanzia da parte del compratore,

potrebbe essere attivato presso una banca

(la terza parte) un escrow account che verrebbe

movimentato in funzione dell’esecuzione dei flussi

di merci che stanno alla base dell’accordo tra le

parti.

al deposito cauzionale,escrow esplicita un deposito. È in definitiva, un accordo scrittocustodia dell’atto odeposito a garanzia,

La funzione delle garanzie

bancarie internazionali

Nell’ambito degli scambi internazionali è difficile

per l’acquirente di una determinata merce o per il

committente di un servizio valutare le capacità

professionali e finanziarie di un fornitore. L’acquirente

chiede quindi una garanzia tale da assicurargli

che il venditore sia in grado di fornire la

prestazione offerta. A tale scopo viene stipulata

l’emissione da parte di una banca di una

della prestazione

Nel commercio internazionale, inoltre, lo strumento

della garanzia bancaria assicura al venditore

il pagamento totale o parziale di una fornitura

di una merce o di una prestazione di servizio.

garanzia.

Definizione e contenuti

La garanzia bancaria è l’

da una banca di eseguire una prestazione finanziaria

qualora un terzo non assolva una determinata

obbligazione.

La garanzia è un

impegno irrevocabile assuntoimpegno autonomo indipendente

dal rapporto di debito principale e dal contratto

stipulato dal creditore e dal debitore principale.

Mediante la garanzia la banca si impegna a pagare

a prima richiesta, sempre che siano state adempiute

le condizioni contenute nel testo della garanzia.

Garanzie internazionali

«Bond», un nome

dalle molte prestazioni

Come può un aggiudicatario di una fornitura o di un appalto internazionale sostenere

la «serietà» della sua offerta? Un’attenta analisi delle diverse garanzie bancarie internazionali

per indirizzarlo verso le scelte più opportune.

di

Massimo Ferracci Docente Fondazione Cuoa-Divisione Credito & Finanza

Di norma le

della banca emittente

legislazione italiana i rapporti fideiussori sono disciplinati

dagli articoli dal 1936 al 1957 del Codice

civile. Inoltre con il ricorso agli articoli 700, 701 e

702 del Codice di procedura civile, il debitore può

impedire alla banca emittente,

in caso di escussione,

l’esecuzione della propria

obbligazione.

La garanzia bancaria può essere

emessa

favore del beneficiario oppure

indirettamente,

qual caso la banca emittente

incarica una propria corrispondente

estera di emettere

la garanzia a favore del beneficiario (la Counter

Guarante).

La modalità di emissione scelta dipende dalle prescrizioni

e dagli usi vigenti nel paese del beneficiario.

Le sostanziali differenze fra queste due modalità

risiedono nella formulazione della garanzia.

La

in funzione delle particolarità della transazione

su cui si innesta. La

dalla banca del paese dove risiede il beneficiario,

si basa su formulazioni standard che solitamente

prevedono l’impegno della banca richiedente

di effettuare il pagamento.

La durata della garanzia bancaria assume un ruolo

di estrema importanza. Il momento in cui si

estingue l’impegno deve essere stabilito in modo

chiaro ed inequivocabile affinché la banca emittente

annulli automaticamente la garanzia alla

scadenza. In tale eventualità la restituzione della

garanzia originale da parte del beneficiario non risulta

indispensabile. Formulazioni imprecise quali,

ad esempio, «validità fino alla firma del protocollo

di collaudo», sono chiaramente da scoraggiare

in quanto il protocollo può essere firmato

con molto ritardo o può addirittura verificarsi che

non venga mai firmato.

garanzie sono regolate dal diritto nazionale. Nell’ambito delladirettamente anelgaranzia diretta è formulata in modo individualegaranzia indiretta, emessa

L’escussione della garanzia

Qualora il fornitore non adempia o adempia solo

in parte gli impegni contrattualmente garantiti

dalla banca emittente la garanzia, il beneficiario

escuterà la garanzia. In tal caso la banca emittente

deve

condizioni stipulate nella garanzia sono state osservate.

Diversa è la situazione qualora si fosse in presenza

di

banca situata nel paese del beneficiario. Questi

farà valere il suo credito nel proprio paese e sarà la

sola banca locale a decidere se l’escussione della

garanzia è conforme o meno.

La

che ha richiesto l’emissione della garanzia ad eseguire

il pagamento alla prima richiesta, salvo la

possibilità, con tutte le implicazioni del caso, di ricorrere

all’articolo 700 del nostro Codice di procedura

civile.

eseguire immediatamente il pagamento se legaranzia emessa indirettamente, cioè da unacontrogaranzia incondizionata obbliga la banca

Le tipologie

Sono definite nell’ambito delle «Norme uniformi

per le garanzie contrattuali» contenute nel fascicolo

n. 325 del 20 giugno 1978 «Uniform Rules

for Contract Guarantees» della Camera di Commercio

Internazionale (1).

Le norme internazionali prevedono la seguente

suddivisione:

 

Bid Bond

 

Performance Bond

 

Advance Payment Bond

 

Retention Money Bond

 

Maintenance Bond

Il «Bid Bond»

Il «Bid Bond» (o «Tender Bid» o «Guarantee for

preliminary Deposit» o «Garantie de commission

» o «Garanzia dell’offerta»), rappresenta

l’obbligazione che si assume la banca emittente di

pagare una determinata somma

in caso di aggiudicazione, non adempia le

condizioni previste dalla gara

contratto e di rilasciare la garanzia di buona esecuzione

dell’opera.

Il Bid Bond accompagna in genere i documenti

dell’offerta e viene, di conseguenza,

qualora l’appaltatore,, cioè di firmare iltrasmesso

dall’appaltatore

in busta chiusa unitamente agli al-

6

Commercio internazionale

n. 5/2002

Focus

Nota:

(1) La pubblicazione ha avuto nella pratica una scarsa applicazione,

in quanto non rispondente alle effettive esigenze dei

committenti, dal momento che la garanzia era ritenuta strettamente

legata ai dettami del diritto comune, essendo la garanzia

interpretata come sussidiaria all’operazione sottostante.

Una seconda pubblicazione - la n. 458 dell’aprile del 1992 che

contemplava le «Uniform Rules for Demand Guarantees» -, anche

se raramente viene richiamata nelle garanzie bancarie internazionali

come strumento di disciplina della materia, ha avuto

il merito di normalizzare i contenuti e gli usi alla prassi internazionale

seguita, rendendo la garanzia escutibile a prima richiesta

e qualificandola come operazione del tutto autonoma rispetto

a quella sottostante.

La garanzia è un

impegno autonomo

indipendente dal

rapporto di debito

principale e dal

contratto stipulato

dal creditore e dal

debitore principale.

Commercio internazionale

n. 5/2002

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tri documenti richiesti. Può essere, comunque,

inoltrato separatamente tramite banca.

L’

sul prezzo proposto dall’appaltatore e solitamente

importo del Bid Bond viene determinato in percentuale

oscilla tra l’1 ed il 5 %

indipendentemente dallo stesso bando della gara.

La

ed è in funzione del tempo necessario per vagliare

tutte le offerte presentate. Non di rado, comunque,

la durata della garanzia viene prorogata

arrivando, in alcuni casi, sino a 12/18 mesi.

Nel caso di gare di appalto internazionale con presentazione

di offerte da parte di diversi possibili fornitori,

il committente vuole avere la certezza che,

dopo aver scelto l’offerta, il relativo offerente non si

ritiri dal prosieguo dell’operazione, causando al

committente non solo una perdita di tempo, ma ulteriori

costi di aggiornamento di preventivi, spese

di istruttoria, perdite per avere rinunciato ad altri

contratti favorevoli, perdite dovute ad aumenti di

prezzo dei materiali ed infine perdite dovute anche

a possibili fluttuazioni nel corso dei cambi. In tale

ottica la partecipazione alla gara di appalto viene

subordinata ad

cauzionale o alla esibizione della sostitutiva

garanzia bancaria

per un determinato importo, generalmente

pari, come già accennato in precedenza, all’

, ovvero stabilitodurata della garanzia di solito è breve (3-6 mesi)un preventivo versamento di un depositoa favore dell’ente estero appaltante1,5%

del valore della fornitura o dei lavori da eseguire.

Il Bid Bond rappresenta quindi l’

dalla banca garante

determinato importo

risultato aggiudicatario dell’appalto, rifiutasse

o non fosse in grado di firmare o di presentare le

ulteriori garanzie richieste per il seguito della

transazione.

In effetti al verificarsi dell’ipotesi sopra evidenziata

l’importo del Bid Bond viene riscosso dal beneficiario

a titolo di

Questa garanzia è comunemente richiesta in quei

paesi in via di sviluppo dove diventa difficile reperire

in via alternativa un’altra azienda o un diverso

fornitore nel caso di mancata consegna di certi

macchinari o di impianti.

Il Bid Bond viene per lo più

dell’estero corrispondente di quella italiana richiesta

dall’ordinante

l’ente appaltante.

Il testo della garanzia deve

essere riferito al bando di

concorso e, oltre all’importo

garantito, deve indicare la

validità dell’impegno, validità

tale da garantire il completo

adempimento delle

obbligazioni assunte dall’ente

partecipante in caso di aggiudicazione.

impegno assuntodi pagare al beneficiario unnel caso in cui il concorrente,risarcimento.rilasciato da una banca, con sede nel paese in cui risiede

Il «Performance Bond»

La «Performance Guarantee

» (o «Performance Bond»

o «Garantie de bonne exécution

» o, infine, «Garanzia di buona esecuzione»)

configura quell’obbligazione che si assume la banca

emittente su richiesta di un fornitore di beni o

servizi (ordinante) di

beneficiario nei limiti di una somma di denaro dichiarata,

effettuare un pagamento al

o, se la garanzia lo prevede, a scelta del

garante, di

caso di non conforme esecuzione da parte dell’ordinante

di un contratto stipulato tra lo stesso ed il

beneficiario.

Tra i rischi dell’importatore o del committente di

lavori, esiste certamente anche quello che le merci

ricevute o i lavori conclusi non risultino conformi

alle condizioni contrattuali pattuite.

Trascurando il rischio, per la sua breve durata, dell’importatore

di merci, va esaminato invece quello,

ben più elevato, del

Se è vero che quest’ultimo può talora controllare la

qualità e la conformità dei lavori man mano che essi

vengono eseguiti, risulta anche evidente che per i

grandi impianti «chiavi in mano» la definitiva verifica

sarà possibile solo a lavori ultimati. L’impresa

che concorre a simili lavori è pertanto chiamata a

far rilasciare da una banca un Performance Bond,

con il quale

Tale

è solitamente di importo pari al

dei lavori, e può venire escussa

procurare l’esecuzione del contratto, incommittente dei lavori.ne viene garantita la buona esecuzione.garanzia, valida per tutta la durata del contratto,5% del totalea prima domanda

dal beneficiario che non sia soddisfatto

delle prestazioni ricevute.

Come già detto per il Bid Bond, anche questa garanzia

viene normalmente rilasciata da una

estera, corrispondente della banca ordinante, che

ha sede nel paese in cui risiede il beneficiario.

banca

Oltre agli scopi sopra esposti, una finalità fondamentale

di questo tipo di garanzia è quello di evitare

che vengano presentate domande di aggiudicazione

da parte di

sufficienti mezzi finanziari o capacità tecniche

dar corso al contratto, nonché di scoraggiare le domande

sottoposte senza serie intenzioni.

aziende che non dispongano diper

Focus

Il Bid Bond è

l’impegno assunto

dalla banca di pagare

un determinato

importo nel caso in

cui l’aggiudicatario

dell’appalto rifiutasse

o non potesse

firmare o presentare

le ulteriori garanzie

richieste per il

seguito della

transazione.

Lo scopo del Performance Bond è quello di fornire

al

delle merci oppure dei lavori da eseguire

deve altresì essere resa valida per il periodo di tempo

intercorrente fino alla totale consegna delle

merci oggetto della fornitura oppure alla totale

esecuzione dei lavori contrattualmente stabiliti.

Il Performance Bond viene

committente la garanzia in merito alla fornitura, e

rilasciato all’atto dell’aggiudicazione

della commessa e

dura fino al termine dei lavori

l’importo, che è naturalmente

determinato in

percentuale sul prezzo contrattuale,

non è soggetto, in

genere, a riduzioni parziali,

come nel caso dell’Advance

Payment Bond di cui si parlerà

in seguito.

Le norme internazionali precisano inoltre che se

la garanzia non indica una data ultima entro la

quale la richiesta di escussione deve essere ricevuta

dal garante, tale data ultima (data di scadenza)

viene ritenuta fissata a sei mesi dalla data indicata

nel contratto per la consegna o il completamento

o da quella di ogni proroga relativa, oppure ad un

mese dopo la scadenza di ogni periodo di manutenzione

(periodo di garanzia) previsto nel contratto,

se tale periodo di manutenzione è espressamente

coperto dalla garanzia di buona esecuzione.

;

Se nessuna richiesta di escussione è stata ricevuta

dal garante

una richiesta presentata a valere sulla garanzia è

stata accolta con pieno soddisfacimento di tutti i

diritti del beneficiario,

valida

entro la data di scadenza oppure sela garanzia cessa di essere.

Se

da produrre a supporto di una richiesta di

escussione

di escussione da parte del beneficiario,

questi deve presentare una

giudiziaria o un lodo arbitrale che giustifichi la

richiesta,

, infine, la garanzia non precisa la documentazioneoppure si limita a prescrivere una dichiarazionesentenza dell’autoritàoppure l’accordo scritto dell’ordinante

con riferimento alla richiesta ed alla somma che

deve essere pagata.

La garanzia, di conseguenza, non copre però gli

oneri a cui il committente, beneficiario del Performance

Bond, andrebbe incontro a causa della rescissione

del contratto, e cioè quelli inerenti alla

necessità di indire un’altra gara di appalto, sostenere

l’eventuale aumento dei prezzi nel frattempo

verificatisi, ritardare l’esecuzione dell’opera programmata

con gli inevitabili disagi.

Ma se sono notevoli i rischi a cui va incontro il

committente, si può affermare che maggiori siano

quelli a cui va incontro l’ordinante.

Infatti il concetto di «

degli elementi obiettivi, ma presenta anche considerazioni

di ordine soggettivo da non trascurare,

circa la qualità e la quantità delle Performance

dell’ordinante e tali valutazioni sono demandate

esclusivamente al committente.

Proprio per questa soggettività,

richiesta possono venire escusse dal beneficiario

in modo arbitrario

fede. L’ordinante si vedrebbe così privato di una

buona quota del proprio ricavo, senza alcuna dimostrazione

da parte del committente della cattiva

esecuzione dei lavori oppure della fornitura, e

ciò anche a stato lavori avanzato, se non addirittura

concluso, dopo averne sostenuti tutti i relativi

costi.

Esistono quindi delle evidenti problematiche interpretative

del concetto di «buona esecuzione».

Nei contratti che prevedono semplicemente la

consegna della merce, la buona esecuzione si limita

alla consegna della merce pattuita conforme al

contratto.

Nei contratti che invece prevedono l’esecuzione

di lavori, il concetto è più complesso poiché si

estende al controllo della

dei lavori eseguiti

funzionamento.

Un altro problema, già in precedenza accennato,

che si pone è quello dell’

garanzia

più obiettiva la valutazione dell’inadempienza,

può venire inserita nel testo una clausola riguardante

il controllo esterno dell’esecuzione del contratto.

Anche nelle norme internazionali è stato

introdotto, ed è stata questa una delle più notevoli

innovazioni, anche se largamente disatteso dagli

utenti, il principio della necessità di motivare la richiesta

di escussione è ciò per gli abusi verificatisi

di richieste di escussioni per l’inadempienza della

controparte.

La richiesta non giustificata poneva, e pone tutto-

buona esecuzione» includele garanzie a prima, anche se questi è in buonacongruità e della bontà, e, in caso di impianti, al loro regolarearbitraria escussione della. Per evitare tale situazione e rendere

Il Performance Bond garantisce, quindi, al committente

il pagamento di un importo a titolo di indennizzo

del danno che gli deriverebbe dalla mancata

oppure inadeguata esecuzione dei lavori e delle

forniture di merci.

8

Commercio internazionale

n. 5/2002

Focus

La garanzia non

copre gli oneri a cui il

committente,

beneficiario del

Performance Bond,

andrebbe incontro a

causa della

rescissione del

contratto.

Commercio internazionale

n. 5/2002

9

ra, non pochi problemi di legittima difesa della

banca verso la pretesa fraudolenta, per mancanza

di prova.

Dunque diventa possibile utilizzare la forma di

garanzia condizionata

espressamente la documentazione ma richiede

una

scattare la documentazione prevista dalle

norme internazionali, a cui, ovviamente, la garanzia

emessa deve essere espressamente soggetta,

e cioè, in caso di garanzia di buona esecuzione,

l’esibizione di una

o di un lodo arbitrale

domanda o la

la validità della richiesta

ammontare.

Sulla durata, infine, si ritiene che la validità sia automaticamente

prorogata fino al termine dei lavori

o, in caso di impianti, fino al collaudo finale.

. Se la garanzia non prevedesemplice domanda del beneficiario, dovrebbesentenza di un giudice ordinarioche giustifichi ladichiarazione del debitore che riconoscee del relativo

L’«Advance Payment Bond»

Il «Repayment guarantee» (o «Advance Payment

Bond» o «Garantie de remboursement» o, infine,

«Garanzia di rimborso») configura l’obbligazione

che si assume la banca, su richiesta di un fornitore

di beni o servizi (ordinante), di effettuare un pagamento

al beneficiario, nei limiti di una somma

di denaro dichiarata, nel caso del mancato rimborso

da parte dell’ordinante, secondo i termini e

le condizioni stabiliti contrattualmente, di qualsiasi

somma o somme corrisposte in via anticipata dal

beneficiario all’ordinante e non in altro modo

rimborsata o rimborsate.

La funzione dell’Advance Payment Bond è quella

di

la restituzione al committente delle somme

da quest’ultimo anticipate

In molti contratti, infatti, viene convenuto, per

consentire un maggiore autofinanziamento degli

stessi, che il committente corrisponda degli anticipi

all’atto della stipulazione del contratto contro il

rilascio di una adeguata garanzia, rappresentata

appunto dall’Advance Payment Bond.

I pagamenti anticipati sono correlati ai

garantire, in caso di inadempienza dell’appaltatore,.costi di impianto

del cantiere, all’acquisto di macchinari ed

altre spese organizzative. Tali pagamenti anticipati

apportano all’esportatore parte della liquidità

per il funzionamento dei costi di produzione e, in

una certa misura, forniscono prova delle serie intenzioni

e della rispondenza finanziaria dell’acquirente.

Nella maggioranza dei casi, l’esportatore deve

quindi fornire una garanzia bancaria, mediante

la quale l’acquirente possa esigere il rimborso degli

acconti nella eventualità

che il venditore dovesse risultare

inadempiente. L’ammontare

anticipato viene

poi gradualmente recuperato

mediante deduzione operata

sulle somme corrisposte

dall’appaltatore in relazione

all’avanzamento dei

lavori o alla effettuazione

delle spedizioni con conseguente

riduzione dell’importo

iniziale della garanzia.

Gli Advance Payment sono

rapportati ad una percentuale

del prezzo contrattuale oppure ad una somma

predeterminata. Il loro importo riflette tuttavia la

forza contrattuale delle controparti dal momento

che essi sono

interesse

minimizzare mentre l’appaltatore a massimizzare.

Va infine precisato che in linea di massima nelle

forniture a basso contenuto tecnologico l’importo

degli anticipi non è elevato (di solito

prezzo contrattuale) mentre tende a lievitare nel

settore dell’impiantistica.

Per quelle commesse, poi, che si avvalgono degli

interventi agevolati statali di Sace e Simest ed i cui

contratti prevedono, per il residuo, dilazioni di pagamento

oltre i 24 mesi, la misura minima dell’anticipo

così come fissata dall’accordo Consensus

è del

In relazione alla

garanzia

se questa non indica una data ultima entro la

quale la richiesta di escussione debba essere ricevuta

dal garante, tale data ultima (la data di scadenza)

è ritenuta fissata in sei mesi dalla data indicata

nel contratto per la consegna o il completamento

o in quella di ogni proroga relativa.

Qualora nessuna richiesta venga ricevuta dal garante

entro la data di scadenza oppure se una richiesta

presentata in forza della garanzia sia stata

accolta con pieno soddisfacimento di tutti i diritti

del beneficiario, allora la garanzia cessa di essere

valida.

Nell’eventualità che la garanzia non dovesse precisare

la

di una richiesta di escussione o si limiti a pre-

assimilabili a dei finanziamenti senza, che il committente, ovviamente, tende a5-10% del15%.scadenza e all’escussione della, le norme internazionali precisano chedocumentazione da presentare a supporto

Focus

I pagamenti

anticipati sono

correlati ai costi di

impianto del

cantiere.

L’esportatore deve

fornire una garanzia

bancaria con la quale

l’acquirente possa

esigere il rimborso

degli acconti nella

eventualità che il

venditore risultasse

inadempiente.

scrivere una dichiarazione di escussione da parte

del beneficiario, questi deve presentare

dell’autorità giudiziaria o un lodo arbitrale

una sentenza

che giustifichi la richiesta

dell’ordinante

che deve essere pagata.

, oppure l’accordo scrittoriferito alla richiesta e alla somma

I rischi dello strumento

Come considerato per il Performance Bond anche

nell’ambito dell’Advance Payment Bond si

profilano

che dell’ordinante

motivi prudenziali, dovrà essere in possesso della

garanzia prima di dar corso al pagamento dell’anticipo

pattuito. Potrebbe anche in alternativa,

vincolare la messa a disposizione dell’importo all’ordinante

al ritiro o al rilascio, per conto di incaricata

della garanzia in questione nel testo concordato.

L’ordinante, d’altro canto, anch’egli per motivi

prudenziali, vorrà evitare l’uso fraudolento dell’Advance

Payment Bond.

Quindi lo farà emettere dopo aver ricevuto l’anticipo

stabilito oppure lo farà rilasciare subito subordinandone

però l’efficacia al ricevimento

dell’acconto. La

evitare casi purtroppo già verificatisi in passato.

Superato, comunque, l’aspetto

permane il pericolo dell’escussione arbitraria

della garanzia. L’

anche se in qualche caso avanzata in buona

fede da parte del committente, rimane pur sempre

un fattore soggettivo di non facile catalogazione.

Si deve, poi, infine, tenere in considerazione che

in caso di contratto che prevede che la garanzia sia

mantenuta in validità per

il rischio che l’importo della garanzia non

venga ridotto proporzionalmente per negligenza

o cattiva volontà del committente. Ciò soprattutto

in quanto, nonostante sia previsto nel contratto

una riduzione dell’importo della garanzia proporzionale

ai pagamenti effettuati, molto raramente i

testi delle garanzie contengono una siffatta clausola.

Vi è poi per la banca garante, come parte estranea

al contratto, molte volte, l’oggettiva impossibilità

di collegare i pagamenti con la riduzione dell’impegno

assunto.

rischi sia nei confronti del committente. Il committente, quindi, percontestualità, quindi, serve adsicurezza del rilascio,arbitrarietà dell’escussione,l’importo a scalare, sussiste

La «Retention Money Bond»

La Retention Money Bond (o «Garanzia di Ritenzione

») esprime quell’obbligazione assunta dalla

banca emittente, su richiesta di un fornitore di beni

e/o servizi (ordinante), di effettuare un pagamento

nei limiti di una somma di denaro determinata

in caso di mancato rimborso da parte dell’ordinante,

secondo i termini e le condizioni contrattuali,

di una qualsiasi somma anticipata dal beneficiario

all’ordinante, somme che dovrebbero

venire pagate a collaudo avvenuto e che, invece,

quando consentito dal contratto, vengono corrisposte

durante lo svolgimento dei lavori e non

vengono in altro modo rimborsate.

In molte commesse, in particolare quelle relative

ad

in relazione all’avanzamento dei lavori è normalmente

trattenuta per coprire le spese impreviste

relative a difetti, spesso occulti, nella costruzione.

L’importo della Retention Money Bond, usualmente

del

nel corso della vita del contratto fino a raggiungere

il suo più alto livello a lavori ultimati.

La Retention Money Bond

termine dei lavori

solamente al periodo di manutenzione, ossia

al tempo che intercorre tra l’ultimazione dei lavori

e la data del collaudo. In alternativa

rilasciata all’inizio

la vita del contratto

per cumuli di importi. Mentre l’andamento tipico

del rischio dell’Advance Payment Bond è decrescente,

quello della Retention Money Bond è crescente.

Avviene sovente che i contratti (siano essi commerciali

oppure di esecuzione di lavori) prevedano,

tra le condizioni di pagamento anticipato, che

una

di garanzia sino al ricevimento totale della

merce

In tali casi, il committente paga le fatture trattenendo

una percentuale, in conformità alle condizioni

contrattuali, con effetto, quindi, progressivo,

che può essere alquanto oneroso nei confronti del

fornitore.

Per ovviare ad evidenti problemi di tesoreria, il

fornitore può chiedere alla controparte che i pagamenti

avvengano per il totale della fattura contro

rilascio di garanzia bancaria che assicuri il pagamento

a prima richiesta, dell’importo che, altrimenti,

sarebbe stato trattenuto.

Come nel caso di Performance Bond, lo scopo del

beneficiario è quello di

opere edilizie, una parte dei pagamenti dovuti5-10% dei singoli pagamenti, aumentapuò essere emessa aled in tal caso lo svincolo è relativopuò essereo, più comunemente, duranteper il totale delle trattenute odeterminata percentuale venga trattenuta a titolo, ovvero fino all’esecuzione finale dei lavori.cautelarsi contro la non

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Commercio internazionale

n. 5/2002

Focus

Commercio internazionale

n. 5/2002

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conforme fornitura della merce e/o esecuzione

dei lavori.

La scadenza della garanzia coincide con la data ultima

del ricevimento della merce o della verifica

dei lavori eseguiti oppure al collaudo; è tuttavia

usualmente prevista la proroga automatica nel caso

di ritardo nella consegna della merce o di ultimazione

dei lavori. La garanzia copre quindi il rischio

assunto dal committente di non potere sanzionare

finanziariamente le inadempienze del fornitore

nell’eventualità che rinunci ad effettuare le

trattenute.

Nei confronti, poi, dell’ordinante, si configurano

gli stessi

Performance Bond, ossia l’indebita escussione anche

a stadi già avanzati di consegna della merce

e/o di esecuzione dei lavori.

Inoltre, nel caso di consistenza di Performance e

di Retention Bond, verrebbero ad accumularsi gli

utilizzi di linee con maggiori oneri di natura bancaria.

Sussiste, infine, il

per lunghi periodi.

L’importo della Retention Money Bond, usualmente

del 5-10% dei singoli pagamenti, aumenta

nel corso della vita del contratto fino a raggiungere

il suo più alto livello a lavori ultimati.

rischi già analizzati nel contesto delrischio di proroghe, anche

La «Maintenance Bond»

La «Maintenance Bond» (o «Garanzia di Mantenimento

») è una garanzia emessa per indennizzare

il committente qualora a lavori ultimati e quindi

ad avvenuto scarico della Repayment Guarantee e

della Performance Guarantee,

il cantiere e non provveda a rimuovere i difetti

l’ordinante abbandoni

non apparenti alla data del completamento

dei lavori.

La Maintenance Bond viene emessa per un ammontare

rapportato ad una percentuale del prezzo

del contratto (circa il

per l’intero periodo di manutenzione, che è solitamente

un anno. Eventuali richieste di proroga

sono spesso originate da dispute in merito alla

qualità del lavoro eseguito.

La Maintenance Bond e la Retention Money

Bond vengono spesso confuse stanti le forti similitudini

che presentano. In pratica, tuttavia, la distinzione

risulta più chiara se la Mantenance

Bond viene assimilata alla Performance Guarantee

essendo entrambe, infatti, garanzie relative alla

buona esecuzione e la Retention Money Bond

alla Repayment Guarantee, in quanto con esse si

ottengono anticipi.

Sovente si evita l’emissione della Maintenance

Bond estendendo la validità della Performance

Guarantee.

5%) e rimane in essere

La garanzia autonoma e la fideiussione

nella legislazione italiana

La

banca di

indipendentemente dalle contestazioni che

possano sorgere fra le parti in merito all’obbligazione

garantita. È la forma più diffusa anche, e soprattutto,

in campo internazionale ed è evidentemente

preferita dal creditore.

Così strutturata però, la garanzia

caratteristiche di «fideiussione»

giuridici e diventa una «garanzia autonoma

», indipendente dalle norme di cui agli articoli

1936 e seguenti del Codice civile.

Per impedire contestazioni da parte del debitore

nei confronti della banca che abbia pagato somme

da lui non dovute, o che ritenga non dovute,

sono necessarie:

garanzia autonoma comporta l’impegno per lapagare a semplice richiesta del beneficiario,cessa di avere lein termini strettamente

 

chiara pattuizione con il richiedente;

 

evitando le parole «fideiussione», «fideiussore

», ed usando invece quelle di «garanzia»,

«lettera di garanzia», «impegno».

In caso di pagamento da parte della banca, che

non può sottrarsi all’impegno assunto, il

potrà agire direttamente nei confronti del creditore

per la ripetizione di quanto

pagato.

eliminazione dal testo di ogni riferimento alla fideiussione,clienterisultasse indebitamente

Il cliente debitore potrà tentare di impedire il pagamento

da parte della banca solo ottenendo dall’autorità

giudiziaria competente un

d’urgenza

del Codice di procedura civile (v.

Si tenga però presente che chi promuove l’emanazione

di un tale provvedimento deve dare:

provvedimentoai sensi degli artt. 700, 701 e 702box a pagina seguente).

 

spettantegli (

dimostrazione della sussistenza di un dirittofumus boni jiuris);

 

un pregiudizio imminente e irreparabile.

Per completezza e per l’interesse che presentano,

riportiamo brevemente - sempre nel

pronunce giurisprudenziali (Pretura di Milano)

in riferimento a questo problema.

dimostrazione di una situazione di pericolo dibox - alcune

(segue box)

Focus

12

Commercio internazionale

n. 5/2002

Focus

Riportiamo gli articoli del

per bloccare il pagamento:

Codice di procedura civile riguardanti la concessione di un provvedimento d’urgenza

Art. 700 - Condizioni per la concessione

Fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il

tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente

e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice (701) i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo

le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Art. 701 - Competenza

È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l’istante teme che stia per verificarsi il fatto

dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito.

Art. 702 - Procedimento

Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto

applicabili. Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro

il quale l’istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all’articolo 700.

Alcune

«Il provvedimento di urgenza ex art. 700 che inibisca alla banca italiana il pagamento di una garanzia autonoma

(Performance Bond) non può essere concesso quando difetti la prova liquida della frode del beneficiario»

(31 marzo 1983).

«In caso di Performance Bond prestato da banca estera su mandato di una banca italiana è inammissibile il

provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che inibisca a quest’ultima banca ogni pagamento relativo alla garanzia:

infatti detto provvedimento non varrebbe ad impedire il pagamento al beneficiario da parte della banca

estera, né l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti della banca mandante» (9 aprile 1980).

«L’eccezione di adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto sottostante è inopponibile al beneficiario di

una garanzia autonoma (Perfomance Bond), sicché è inammissibile un provvedimento d’urgenza che inibisca

il pagamento della banca agente» (17 novembre 1980).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cassa a vista, non lo sconto pro-soluto o forfaiting; il factoring; il credito acquirente.

Definizione dello sconto pro

o forfaiting

-soluto

Lo sconto pro-soluto o forfaiting, è un

senza rivalsa di cambiali tratte o pagherò

nelle principali divise internazionali con scadenze

da 6 mesi a 7/8 anni, avallati (o garantiti) da banche

o istituti finanziari garantiti, scontate a tasso

fisso o variabile.

Nell’introduzione, si è parlato della necessità degli

operatori di trasformare i propri crediti a medio

e lungo termine in incassi a vista, mediante la

tecnica del forfaiting, di cui si è appena data una

definizione.

In realtà è possibile applicare tale tecnica anche ai

crediti con dilazione da 3 a 24 mesi (considerato

quest’ultimo, il limite del credito a breve), ed

estendere tale operatività non solo a titoli di credito

quali sono gli effetti, ma anche ad impegni di

banca, derivanti da corretti utilizzi di crediti documentari

con pagamenti differiti.

La

in cui si può ricorrere alla tecnica del forfaiting.

Nel primo caso l’operatore potrà richiedere al

proprio istituto di scontare pro-soluto l’impegno

di

acquisto, espressetavola 1 intende mettere in evidenza le situazionipagamento differito:

 

emesso dallo stesso, in presenza di credito confermato;

 

crediti notificati e confermati da istituti bancari

con i quali non si hanno rapporti);

emesso da altro istituto bancario italiano (per

Pagamenti internazionali

Lo smobilizzo pro

il forfaiting

-soluto:

Le aziende che intendono ricevere incassi a vista al posto dei propri crediti a mediolungo

termine, hanno a disposizione il forfaiting, ovvero l’acquisto senza rivalsa di

cambiali tratte o pagherò avallati da banche o istituti finanziari.

di

Massimo Ferracci

regolamento misto: un minimo del 15% anticipato (è considerato tale anche il pagamento

previsto a presentazione documenti), il rimanente con effetti semestrali avallati

o garantiti da istituto bancario o finanziario.

oltre i 24 mesi

regolamento misto: una parte coperta da credito documentario, una parte con effetti

semestrali avallati/garantiti da banca.

entro i 24 mesi

sino a 6 mesi regolamento differito su credito documentario.

Dilazione del credito Metodo di regolamento previsto

Tavola 1 - Quando ricorrere alla tecnica del forfaiting

 

non confermati da banche italiane.

Si osserva che lo sconto di impegni differiti delle

banche a fronte di crediti documentari, permette

agli operatori di rientrare da anticipazioni, a suo

tempo ottenute e/o ottenere liquidità, evitando di

ricorrere ad ulteriori anticipazioni.

Qualora gli istituti bancari

avessero già addebitato le

emessi da banche estere, per crediti avvisati e

commissioni

differito, il tasso di sconto

per il calcolo del valore attuale,

dovrebbe essere quanto

mai contenuto poiché nel

primo caso la banca anticipa

il pagamento di un debito

proprio, nel secondo, quello

di altre banche.

Nei casi in cui avviene uno

per pagamento

sconto pro-soluto di effetti

recourse», e cioè senza diritto di rivalsa), l’esportatore

potrà godere di tutta una serie di

di seguito riportati:

(o forfaiting «withoutvantaggi,

 

pochi giorni dalla cessione dei titoli di cui si entra

in possesso;

incasso a vista del valore attuale degli effetti, a

 

assicurativi del credito;

facilita i prefinanziamenti bancari ed elimina costi

 

dal rischio di cambio (se il credito è espresso

in valuta out), al rischio di tasso, al rischio paese, al

rischio di mancato pagamento;

trasferimento di tutti i rischi insiti nei titoli ceduti,

 

aumento della liquidità e/o abbassamento dell’indebitamento;

 

dalla buona gestione dei titoli in portafoglio, incluse

tutte le poste di bilancio cui i crediti aziendali

danno luogo;

eliminazione del costo amministrativo generato

 

lungo termine);

costi fiscali ridotti (bollatura ridotta per il medio-

 

I

possibilità di ottenere il contributo Simest.titoli, oggetto del forfaiting devono essere:

 

e senza alcuna limitazione alla loro trasferibilità;

redatti su moduli internazionali, firmati dal debitore

 

originale della garanzia emessa dalla banca estera;

avallati dalla banca estera o accompagnati da

 

girati without recourse;

 

ed estera con autentica delle firme sia del debitore

che dell’avallo (o garanzia) della banca estera.

I

della divisa in cui è espresso il titolo) e dei costi addizionali

(rischio politico, commerciale e possibile

fluttuazione dei tassi nel periodo considerato) e

variano in funzione:

accompagnati da attestazione della banca italianatassi tengono conto del costo base (tassi correnti

 

della divisa in cui sono espressi i titoli;

 

del debitore e dell’avallante;

 

della disponibilità e della durata dei titoli.

Quanto costa il forfaiting?

Il

veda la

il costo dell’avallo o della garanzia sono solitamente

a carico dell’importatore.

L’esportatore prima di proporre alla propria

clientela un regolamento a medio/lungo periodo

deve sapere:

commitment, l’andling fee e il costo dello sconto (sitavola 2) sono in genere sostenuti dal fornitore;

 

individuare un

se potrà smobilizzare i titoli, e di conseguenzaforfaiter ed ottenerne un impegno.

6

Commercio internazionale

n. 7/2004

Focus

La Simest richiede

l’osservanza delle

regole del

«Consensus»:

accordo tra paesi

industrializzati per

regolare l’intervento

dei rispettivi governi

negli interventi

finanziari a favore

delle rispettive

esportazioni.

Costo dell’avallo o della garanzia

Costo che accompagna i titoli.

Handling fee

Calcolati sulla base degli elementi sopra indicati. Da tener presente che

la copertura del rischio paese può da sola rappresentare un costo (a seconda

del rating-paese) che può variare dallo 0,3-4 al 6-7%.

Costo di gestione dei crediti.

Interessi di sconto

Costituisce una commissione cui il forfaiter ha diritto nel momento in

cui rilascia un impegno a scontare pro-soluto titoli con disponibilità futura.

È soggetto al commitment fee l’esportatore che desidera concludere

un contratto per fornitura la cui consegna è prevista fra 6 mesi. Il

pagamento del commitment gli garantisce l’esecuzione del contratto di

forfaiting per i titoli di cui entrerà in possesso a fornitura effettuata, indipendentemente

dal sorgere o dal variare di tutti i rischi connessi all’operazione

(rischio commerciale, paese, cambio ecc), purché termini

e condizioni pattuite risultino adempiute.

Commitment fee

Tavola 2 - Costi del forfaiting

Commercio internazionale

n. 7/2004

7

In genere le banche italiane non assumono la veste

di forfaiter in via diretta, ma quella di consulente

che individua il forfaiter disponibile allo

sconto. È anche il caso di osservare che le aziende

spesso si rivolgono direttamente ai forfaiters con il

quale hanno in precedenza concluso altre operazioni

similari. In tale caso è opportuno che la loro

validità (nel tempo o per le cifre oggetto della

transazione) sia opportunamente verificata.

È altresì il caso di osservare che l’esportatore che

per mettere in concorrenza l’eventuale controparte,

si rivolge contemporaneamente o in successione

a più soggetti (banche e forfaiters), fa conoscere

l’operazione sul mercato e ne alza i costi;

 

in contratto per la parte di regolamento differito.

Questo punto riveste una grande importanza se ci

si avvale all’intervento Simest che richiede l’osservanza

delle regole del «Consensus» (accordo tra

paesi industrializzati per regolare l’intervento dei

rispettivi governi negli interventi finanziari a favore

delle rispettive esportazioni).

In breve, tali regole sono:

quale potrà essere il tasso di interesse applicabile

 

pagamento anticipato pari ad almeno il 15% del

valore fornitura;

il regolamento del contratto deve prevedere un

 

pari a quello previsto dall’accordo di «Consensus

» in sede Ocse (tassi Cirr: Commercial Interest

Rate of Reference) che rivede mensilmente i tassi

minimi applicabili per i contratti conclusi nel periodo:

la scadenza degli effetti deve essere almeno

semestrale (o maggiore); il primo effetto deve scadere

entro i 6 mesi dalla data di spedizione, o in

presenza di collaudo, a 6 mesi dal collaudo.

L’intervento di Simest sarà pari, nei limiti di un

margine percentuale massimo tra tassi Cirr e tassi

di mercato riferiti a ciascun paese, per

agevolabili

il tasso del contratto, tenuto conto del risparmiato

costo assicurativo del credito (minimum premium

benchmark, che resta a carico dell’esportatore),

una volta allineati il tasso di sconto ed il tasso del

contratto (tasso di interesse);

il tasso applicato in contratto deve essere almenooperazioni, al delta esistente tra i tassi di sconto e

 

e se potrà attivare il contributo Simest. Conoscere

i costi e l’eventuale contributo è determinante per

fissare il valore della commessa e quindi ottenere

un valore attuale pari o vicino all’importo che si

desidera incassare. Sia i forfaiters, sia le banche sono

in grado di fornire proiezioni di costi e ricavi.

Il valore delle operazioni gradite dal mercato sono

per titoli il cui valore oscilli

100.000 euro

effetto determina dei

costi amministrativi di gestione

ed incasso.

Può accadere che l’intermediazione

del proprio istituto

bancario possa permettere

la negoziazione di titoli

d’importo inferiore; sia le

banche che i forfaiters sono in grado di fornire assistenza

per l’attivazione e la gestione della pratica

Simest.

quali saranno i costi complessivi dell’operazionealmeno tra i 50.000 e i, poiché ciascun

Novità del mercato italiano:

sconto pro

-soluto con voltura di polizza Sace

Abbiamo visto che lo sconto pro-soluto, così come

presentato nelle pagine precedenti, è possibile in

presenza di un

Sace sta innovando il mercato italiano (offrendo

peraltro uno strumento presente da tempo nei

mercati esteri) ponendo una propria garanzia su

un credito «corporate» (cioè non assistito da impegno

bancario) per un importo

95% del valore della fornitura

La novità sta nel fatto che la relativa polizza ha la

caratteristica di essere

impegno bancario.non superiore al.trasferibile e quindi di essere

volturabile

La volturabilità porta alla possibilità di individuare

un istituto bancario disponibile a scontare pro-soluto

l’intera fornitura o la parte coperta da polizza

Sace.

Le fasi di tale operatività sono le seguenti:

a favore di un istituto bancario/finanziario.

 

importatore che presenti caratteristiche di bilancio

accettabili per l’istituto;

l’esportatore è in grado di presentare a Sace un

 

clausole ritenute essenziali da Sace (titoli internazionali,

accettazione da parte del paese del debitore

della convenzione di New York; accettazione

della fornitura; clausola arbitrale);

sottoscrizione di un contratto che preveda le

 

emissione della polizza da parte di Sace;

 

subentrare all’esportatore in qualità di neo-assicurato

e che di conseguenza si assume gli obblighi e

gli oneri derivanti dalla voltura della polizza, e che

si fa carico anche di eventuali inandempienze.

Svolgono azione di consulenza in merito, ovviamente

le banche, consulenti professionisti e società

finanziarie (forfaiters).

dichiarazione della banca scontante che intende

Focus

La polizza Sace ha la

caratteristica di

essere trasferibile e

quindi di essere

volturabile a favore

di un istituto

bancario/finanziario.

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1

23 dicembre 2002

2

I fattori strutturali e strategici

L’attivazione e lo sviluppo delle correnti esportative traggono origine

dall’esistenza combinata di una pluralità di fattori, che ne costituiscono

la premessa e ne assicurano forza propulsiva.

Tali fattori possono essere essenzialmente di due tipi:

- strutturali;

- strategici e di management.

Fattor

d

ii che condiiziionano iill processoii iinternaziionalliizzaziione delllle iimprese

Infatti le prospettive per avere successo nell’esportazione dei prodotti

dipendono non solo dalla disponibilità di idonei fattori strutturali ma

anche dall’individuazione di adeguate strategie che guidano l’azione di

penetrazione, nonché da risorse e competenze manageriali adatte a

gestire le strategie fissate.

I punti di forza su cui possono contare le imprese spesso costituiscono

fattori oggettivi di successo potenziale, ma perché questo diventi realtà

è necessario identificare percorsi strategici precisi, in modo che i punti

di forza vengano impiegati in maniera coerente con gli obiettivi fissati, e

Variabili strutturali

Condizioni di

ingresso

in un mercato

estero

Fattori

macroambientali

e

variabili

congiunturali

Struttura

competitiva del

mercato estero

Struttura

competitiva del

mercato di

origine

Opzioni strategiche

Obiettivi

d’impresa

Cultura e clima

organizzativo

d’impresa

Risorse

disponibili

forze/debolezze

vantaggi

competitivi

Processo di

selezione della

combinazione

paese-prodotti

Massimo Ferracci: Il successo delle PMI italiane nel commercio internazionale.

23 dicembre 2002

3

che la gestione della strategia sia affidata ad un management che abbia

professionalità e la mentalità giusta per orientarsi nella complessa realtà

dei mercati internazionali.

Inoltre le condizioni per la penetrazione e la conquista dei mercati esteri

si complicano enormemente per l’intervento di una serie di circostanze

che in genere sono assenti nei mercati nazionali; infatti il processo di

internazionalizzazione delle PMI è sottoposto a vincoli ed impedimenti di

diversa natura, la cui incidenza può essere più o meno significativa a

seconda del tipo d’impresa, della nazione d’origine e di quella di

destinazione.

 

Massimo Ferracci: Il successo delle PMI italiane nel commercio internazionale.

 

23 dicembre 2002

 

Il SUCCESSO DELLE PMI ITALIANE NEL

COMMERCIO INTERNAZIONALE

 

a cura di Massimo Ferracci

La presenza della piccola e media imprese italiane (PMI) nelle moderne

economie industriali non è più considerata come un fenomeno residuale

destinato a coprire gli spazi operativi lasciati liberi dalla grande azienda.

Infatti secondo i sostenitori della teoria dello sviluppo i percorsi evolutivi

delle imprese si incentravano tutti sull’accrescimento delle dimensioni

aziendali, come soluzione senza alternative nel processo di selezione

economica e di mercato.

In verità non vi è l’abbattimento di un mito, la grande impresa, e la

sostituzione di questo con un altro, ovvero la PMI, piuttosto la

prefigurazione di uno schema di sistema economico ed industriale in cui

convivono dimensioni aziendali diverse, non sempre e necessariamente

in una definita posizione di subordinazione che poggia sul parametro

dimensionale, che in varie forme e combinazioni realizzano i processi di

trasformazione e di scambio di beni e servizi.

Se poi l’impresa, sia grande che minore, decide di espandere la propria

attività di interscambio al di fuori dei confini nazionali deve

programmare attentamente tale decisione strategica tenendo conto dei

fattori, delle motivazioni e delle difficoltà che l’attività esportativa

comporta.

Massimo Ferracci: Il successo delle PMI italiane nel commercio internazionale.

 

Focus

 

Alle aziende che esportano macchinari, impianti,

tecnologia o che eseguono commesse chiavi in

mano, viene spesso richiesto di concedere credito

ai loro committenti, per periodi che vanno oltre il

normale termine commerciale di pagamento.

Spesso la concessione di termini di pagamento,

più diluiti nel tempo, può determinare il buon fine

di un affare, poiché permette al compratore di

autofinanziare i propri pagamenti.

L’esportatore però raramente è in grado di mantenere

in portafoglio i crediti che derivano da vendite

a medio-lungo termine e preferisce individuare

una controparte finanziaria che sia disponibile

ad acquisire detti crediti contro pagamento

del loro valore attuale.

Le operazioni che l’azienda esportatrice ha a disposizione

per trasformare un credito a mediolungo

termine in un introito di

intendendo o non potendo ricorrere all’auto-finanziamento

o ai finanziamenti bancari, sono:

 

 

 

 

 

pronunce della Pretura di Milano in merito:
 

Nell’ambito della legislazione italiana l’obbligo di

prestare reale cauzione in numerario è stabilito

dall’articolo 54 del Rd del 23 maggio 1924 n. 827

che costituisce il Regolamento per l’amministrazione

del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

Tale articolo dispone che coloro che contraggono

obbligazioni verso lo Stato devono prestare

 

reale e valida cauzione in numerario, o in titoli di

Stato, o garantiti dallo Stato al valore di borsa.


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Sepa Single European Payments Area): è direttamente , Eur nei tre modi in cui esso viene graficamentemarzo del 2002, esso non sembra costituiscaconcetto,

Fino al 31 dicembre 1998 i trasferimenti di fondi

in moneta nazionale in ciascuno degli Stati destinati

ad entrare nell’euro-zona venivano gestiti secondo

sistemi dissimili, pur essendo - ciascuno di

essi - funzionalmente soddisfacente all’interno

del paese.

Con l’avvio dell’euro le procedure fino allora

adottate per il marco, il franco, la lira, ecc. vennero

clonate per la nuova, comune moneta, rimanendo

ugualmente soddisfacenti in quanto limitate

al campo dei

rimasero inalterate anche per i

trasferimenti domestici; le cosetrasferimenti transfrontalieri

che, se anche riguardanti gli euro,

erano soggetti a procedure non altrettanto ottimizzate,

a causa di:

 

fiscale e antiriciclaggio;

obblighi di segnalazioni statistiche e di controllo

 

per la banca del destinatario ad effettuare

l’accredito al beneficiario con modalità ottimizzate.

A ciò si aggiungano divergenti pratiche di mercato

e preferenza per differenti strumenti di pagamento

(es. bonifici oppure incassi oppure assegni)

che a loro volta si appoggiavano a differenti

contesti legali; ciò determinava una situazione

obiettivamente anomala e, nella percezione

dell’«uomo della strada», incoerente con l’enunciata

«unificazione monetaria».

Non mi sembra che questo stato di fatto sia attribuibile,

in senso negativo, a nessuno: se si fosse

indeterminatezza circa le informazioni necessarie

Pagamenti internazionali

Verso la costituzione della stanza

di compensazione europea

Il sistema unico di pagamento europeo, reso necessario dall’adozione dell’euro, è

di non facile applicazione. Sono necessari nuovi strumenti finanziari per unificare i

pagamenti dei vari Stati europei: vediamo quali.

di

Massimo Ferracci e Luciano Diani

aspettato che tutti i paesi si fossero allineati ad un

modello comune l’unione monetaria non si sarebbe

fatta, certamente non nel 1999 e forse mai.

Si tratta di accettare la situazione di fatto, di riconoscerne

l’inevitabilità e di prendere, nel contempo,

quelle iniziative dirette a far raggiungere

al sistema bancario europeo - gradualmente - un

livello coerente con le premesse iniziali.

La prima cosa che venne posta in essere fin dal

primo giorno - incontrovertibilmente indispensabile

- fu l’infrastruttura di mercato per

fondi certi

Europea denominata

Il resto fa parte di un programma posto in essere

come conseguenza delle raccomandazioni contenute

nel citato documento della Banca Centrale

Europea. È significativo che uno dei punti su cui

il programma della Bce si fonda sia costituito (7°

trasferire(central bank money) tra i vari paesi dell’Unionetarget.

requirement

tutta l’area pan-europea. L’equazione «adozione

di un comune standard, eguale trattamento automatico,

eguale ottimizzazione dell’assetto operativo,

eguale miglioramento del servizio, eguale

soddisfacimento delle richieste del mercato unificato

» mi sembra particolarmente importante e

concettualmente apprezzabile.

) dall’adozione di standard uniformi in

L’obiettivo prefissato

Come già accennato, il documento Bce del settembre

1999 indicava quale preciso obiettivo la

parificazione (in termini di tempi di esecuzione

degli ordini e di tariffe applicate) dei trasferimenti

di fondi in euro nell’ambito dell’unione

monetaria, siano essi fatti nel contesto domestico

oppure tranfrontaliero. Si è giunti quindi al concetto

di contesto «

un traguardo certamente ragionevole anche se

non facile da raggiungere.

Operativamente, questo concetto può comportare

profondi ripensamenti nell’organizzazione interna

delle banche, soprattutto nei settori riguardanti

il contatto con la clientela e le relative procedure.

Finora nelle banche è stata prevalente, se non assiomatica,

l’identificazione di «estero» con qualsiasi

operazione comportante il superamento del

confine nazionale: al di qua del confine veniva seguita

una routine semplice, pressoché identica in

tutte le sue ben note accezioni e con tariffe estremamente

ridotte, al di là era necessaria un’alta e

costosa specializzazione del personale addetto

per svolgere procedure complesse anche in contesti

bene automatizzati e di conseguenza tariffe

nettamente più alte.

Il concetto di «euro-domestico» tende ad assorbire

nel primo ambiente operazioni che - nell’ottica

dei

a quelle del secondo (ricevere denaro dalla

Finlandia non è la stessa cosa che riceverlo dalla

Bulgaria; lo stesso tipo di operazione nei confronti

dello stesso paese Ue viene trattato differentemente

se l’importo è di 60.000 invece che 10.000

euro).

La premessa per raggiungere il traguardo indicato

dalla Bce, e ripresa - per quanto riguarda il settore

dei bonifici (

comunitario 2560/2001

di raggiungere condizioni di Stp (

Through Processing)

automatico

L’assetto Stp dipende, in termini generali, da due

elementi:

euro-domestico», comportantenon iniziati - presentano caratteristiche similicredit transfers) - dal Regolamento, è costituita dalla possibilitàStraight-che vuol dire trattamento totalmentenell’esecuzione delle operazioni.

 

- dall’obbligo di segnalazioni statistiche,

antiriciclaggio, ecc.;

l’essere sollevato - come per le operazioni domestiche

 

punto della catena operativa interbancaria,

l’avvio automatico dell’operazione a destino.

Il primo punto è stato parzialmente risolto elevando,

a partire dal 1° gennaio 2002, il limite

esente a 12.500 euro; le intenzioni dichiarate sono

di incrementarlo a 50.000 euro a partire dal

2006. Non è ancora chiaro se l’elevazione del limite

esente a tale maggiore cifra comporterà

un’identica modalità esonerativa; l’interesse delle

autorità preposte alle rilevazioni sulla natura dei

trasferimenti di denaro (anche ai soli fini dell’andamento

della bilancia dei pagamenti) potrebbe

portare a qualcosa di intermedio tra l’attuale Comunicazione

valutaria statistica e la totale eliminazione

della segnalazione; il compromesso potrebbe

comportare procedure automatiche, richiedendo

però un nuovo modello di flusso

informativo

Per il secondo punto la soluzione è stata, in teoria,

risolta con l’adozione dell’Iban (

Bank Account Number

Identifier Code

per l’avvio automatico dell’operazione a destino.

L’espressione «in teoria» è opportuna in

quanto il raggiungimento di condizioni Stp sarà

possibile, soddisfatta ogni altra condizione, solo

quando:

contenere dati sufficienti a permettere, in qualunquecrossborder nell’ambito comunitario.International) che, assieme al Bic (Bank), fornisce la completa informazione

6

Commercio internazionale

n. 13/2004

Focus

Commercio internazionale

n. 13/2004

7

 

sulle società multinazionali quali

queste però hanno da tempo dichiarato

di essere disposte a modificare i loro archivi-fornitori

solo quando l’Iban/Bic sarà accettato dalle

banche anche per le operazioni domestiche;

l’Iban/Bic verrà usato su larga scala, contandodrivers dell’iniziativa;

 

vecchie coordinate bancarie del beneficiario sia

effettivamente esatto, verificabile attraverso il suo

l’Iban usato dal cliente ordinante al posto delle

check-digit

deludenti, nonostante l’incentivo di tariffe

più basse e il migliore livello di servizio, essendo

state recentemente rilevate percentuali di Iban

errati nell’ordine dell’80% e oltre. Anche il Bic -

che talvolta viene variato in relazione a fusioni tra

banche o al passaggio da non-Swift Bic a Swift Bic

- sembra aver dato problemi, su scala comunque

più ridotta.

Nel contesto genericamente coperto dal Regolamento

2560/2001 si sono inseriti, quali schemi

specificatamente creati per favorire i bonifici in

euro di importo non rilevante nell’ambito Sepa,

Credeuro e Icp (

Trattasi di due Convenzioni reciprocamente

integrative - create ed istituite dall’European

Payments Council - che assicurano

del bonifico

dall’accettazione dell’ordine richiedendo però,

in aggiunta alle due condizioni sopra esposte, la

clausola di spese Sha.(re), cioè l’ordinante e il beneficiario

sostengono le rispettive spese e commissioni

delle rispettive banche.</