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MASSIMO FERRACCI, University Lecturer and International Managerial Consultant
MASSIMO FERRACCI,
University Lecturer and International Managerial Consultant
Di seguito le principali qualifiche professionali:
1. Consulente di Alta Direzione a supporto delle strategie finanziarie e commerciali internazionali con Studio in Roma e Milano ed Uffici di Corrispondenza in londra, mumbai, new york, parigi e pechino;
2. Consulente dell'Associazione Bancaria Italiana - ABIFormazione - Area Internazionale;
3. Docente Universitario a contratto di "Economia degli Intermediari Finanziari e Creditizi" e Formatore aziendale
Le tematiche maggiormente trattate - relativamente alla formazione manageriale - riguardano una vasta area di intervento tra le quali segnalo:
1. ANALISI DELLE DINAMICHE FINANZIARIE DELLE IMPRESE E COPERTURA DEI FABBISOGNI (START-UP, SPIN-OFF, FINANZIAMENTI STRAORDINARI), REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E DEL BUSINESS PLAN DEL PROGETTO;
2. FINANZIAMENTI ALL'ESPORTAZIONE E ALL'IMPORTAZIONE E SMOBILIZZO CREDITI EXPORT;
3. VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI HEDGING E DI TRADING DEL RISCHIO DI CAMBIO E DI TASSO;
4. LA GESTIONE DELLA TESORERIA AZIENDALE: NETTING, CASH POOLING;
5. STUDIO E MONITORAGGIO DEL RISCHIO PAESE E DEL RISCHIO CONTROPARTE: APPLICAZIONE DI MODELLI ECONOMETRICI E MATEMATICI;
6. OPERAZIONI DI FINANZA STRUTTURATA (PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL)
7. VALUTAZIONE DELLE AZIENDE, PROCESSI DI START-UP E SPIN-OFF;
8. STUDIO E REALIZZAZIONE DI PIANI INDUSTRIALI INTEGRALI;
9. LE OPERAZIONI SU DOCUMENTI (INCASSI DOCUMENTARI, CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND BY) E GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI (CONTRATTUALI, COMMERCIALI E FINANZIARIE);
10. VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E PROCESSI DI E-LEARNING.;
11. INTERVENTI AGEVOLATIVI PRESSO SIMEST S.P.A.;
12. ASSISTENZA INTEGRALE PER LA COSTITUZIONE DI JOINT-VENTURE ALL’ESTERO E LA RELATIVA PREDISPOSIZIONE DEL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, DELLO SHAREHOLDER'S AGREEMENT E DI TUTTI GLI ANCILLARY AGREEMENTS PREVISTI DAGLI ACCORDI SOCIETARI.
DI SEGUITO SI TRASMETTONO
alcune delle SUE pubblicazioni di maggiore successo.
Focus
Può accettarsi, tuttavia, una cauzione costituita da
caso di aggiudicazione di appalti e il documento
che dovrà prodursi consiste nella dichiarazione di
deposito.
fideiussione. La procedura illustrata è usuale nel
La garanzia al posto del deposito
Nella pratica internazionale
viene usualmente sostituita la garanzia bancaria
più agevole a realizzarsi e che viene, solitamente,
emessa nella forma di Counter Guarantee.
In termini finanziari l’
a garanzia
fra due soggetti con cui si autorizza una terza parte
a detenere fondi o titoli di proprietà di uno dei
due soggetti fino a quando non saranno soddisfatte
le condizioni stabilite nell’accordo. La terza
parte è responsabile della
equivalente, che non acquista validità giuridica fino
a quando la parte che riceve un beneficio dall’esecuzione
di tale atto non compie determinate
prestazioni.
Escrow potrebbe essere, ad esempio, configurato
dal deposito in banca di una determinata somma
di denaro da parte dell’acquirente di un immobile,
con l’intesa che tale somma diventerà di proprietà
del venditore nel momento in cui il compratore
entrerà in possesso del titolo di proprietà
dell’immobile in questione.
Precisato il concetto di escrow quale
nelle transazioni commerciali internazionali
ricorrenti tra due parti e che prevedono la costituzione
di deposito a garanzia da parte del compratore,
potrebbe essere attivato presso una banca
(la terza parte) un escrow account che verrebbe
movimentato in funzione dell’esecuzione dei flussi
di merci che stanno alla base dell’accordo tra le
parti.
al deposito cauzionale,escrow esplicita un deposito. È in definitiva, un accordo scrittocustodia dell’atto odeposito a garanzia,
La funzione delle garanzie
bancarie internazionali
Nell’ambito degli scambi internazionali è difficile
per l’acquirente di una determinata merce o per il
committente di un servizio valutare le capacità
professionali e finanziarie di un fornitore. L’acquirente
chiede quindi una garanzia tale da assicurargli
che il venditore sia in grado di fornire la
prestazione offerta. A tale scopo viene stipulata
l’emissione da parte di una banca di una
della prestazione
Nel commercio internazionale, inoltre, lo strumento
della garanzia bancaria assicura al venditore
il pagamento totale o parziale di una fornitura
di una merce o di una prestazione di servizio.
garanzia.
Definizione e contenuti
La garanzia bancaria è l’
da una banca di eseguire una prestazione finanziaria
qualora un terzo non assolva una determinata
obbligazione.
La garanzia è un
impegno irrevocabile assuntoimpegno autonomo indipendente
dal rapporto di debito principale e dal contratto
stipulato dal creditore e dal debitore principale.
Mediante la garanzia la banca si impegna a pagare
a prima richiesta, sempre che siano state adempiute
le condizioni contenute nel testo della garanzia.
Garanzie internazionali
«Bond», un nome
dalle molte prestazioni
Come può un aggiudicatario di una fornitura o di un appalto internazionale sostenere
la «serietà» della sua offerta? Un’attenta analisi delle diverse garanzie bancarie internazionali
per indirizzarlo verso le scelte più opportune.
di
Massimo Ferracci Docente Fondazione Cuoa-Divisione Credito & Finanza
Di norma le
della banca emittente
legislazione italiana i rapporti fideiussori sono disciplinati
dagli articoli dal 1936 al 1957 del Codice
civile. Inoltre con il ricorso agli articoli 700, 701 e
702 del Codice di procedura civile, il debitore può
impedire alla banca emittente,
in caso di escussione,
l’esecuzione della propria
obbligazione.
La garanzia bancaria può essere
emessa
favore del beneficiario oppure
indirettamente,
qual caso la banca emittente
incarica una propria corrispondente
estera di emettere
la garanzia a favore del beneficiario (la Counter
Guarante).
La modalità di emissione scelta dipende dalle prescrizioni
e dagli usi vigenti nel paese del beneficiario.
Le sostanziali differenze fra queste due modalità
risiedono nella formulazione della garanzia.
La
in funzione delle particolarità della transazione
su cui si innesta. La
dalla banca del paese dove risiede il beneficiario,
si basa su formulazioni standard che solitamente
prevedono l’impegno della banca richiedente
di effettuare il pagamento.
La durata della garanzia bancaria assume un ruolo
di estrema importanza. Il momento in cui si
estingue l’impegno deve essere stabilito in modo
chiaro ed inequivocabile affinché la banca emittente
annulli automaticamente la garanzia alla
scadenza. In tale eventualità la restituzione della
garanzia originale da parte del beneficiario non risulta
indispensabile. Formulazioni imprecise quali,
ad esempio, «validità fino alla firma del protocollo
di collaudo», sono chiaramente da scoraggiare
in quanto il protocollo può essere firmato
con molto ritardo o può addirittura verificarsi che
non venga mai firmato.
garanzie sono regolate dal diritto nazionale. Nell’ambito delladirettamente anelgaranzia diretta è formulata in modo individualegaranzia indiretta, emessa
L’escussione della garanzia
Qualora il fornitore non adempia o adempia solo
in parte gli impegni contrattualmente garantiti
dalla banca emittente la garanzia, il beneficiario
escuterà la garanzia. In tal caso la banca emittente
deve
condizioni stipulate nella garanzia sono state osservate.
Diversa è la situazione qualora si fosse in presenza
di
banca situata nel paese del beneficiario. Questi
farà valere il suo credito nel proprio paese e sarà la
sola banca locale a decidere se l’escussione della
garanzia è conforme o meno.
La
che ha richiesto l’emissione della garanzia ad eseguire
il pagamento alla prima richiesta, salvo la
possibilità, con tutte le implicazioni del caso, di ricorrere
all’articolo 700 del nostro Codice di procedura
civile.
eseguire immediatamente il pagamento se legaranzia emessa indirettamente, cioè da unacontrogaranzia incondizionata obbliga la banca
Le tipologie
Sono definite nell’ambito delle «Norme uniformi
per le garanzie contrattuali» contenute nel fascicolo
n. 325 del 20 giugno 1978 «Uniform Rules
for Contract Guarantees» della Camera di Commercio
Internazionale (1).
Le norme internazionali prevedono la seguente
suddivisione:
Bid Bond
Performance Bond
Advance Payment Bond
Retention Money Bond
Maintenance Bond
Il «Bid Bond»
Il «Bid Bond» (o «Tender Bid» o «Guarantee for
preliminary Deposit» o «Garantie de commission
» o «Garanzia dell’offerta»), rappresenta
l’obbligazione che si assume la banca emittente di
pagare una determinata somma
in caso di aggiudicazione, non adempia le
condizioni previste dalla gara
contratto e di rilasciare la garanzia di buona esecuzione
dell’opera.
Il Bid Bond accompagna in genere i documenti
dell’offerta e viene, di conseguenza,
qualora l’appaltatore,, cioè di firmare iltrasmesso
dall’appaltatore
in busta chiusa unitamente agli al-
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Commercio internazionale
n. 5/2002
Focus
Nota:
(1) La pubblicazione ha avuto nella pratica una scarsa applicazione,
in quanto non rispondente alle effettive esigenze dei
committenti, dal momento che la garanzia era ritenuta strettamente
legata ai dettami del diritto comune, essendo la garanzia
interpretata come sussidiaria all’operazione sottostante.
Una seconda pubblicazione - la n. 458 dell’aprile del 1992 che
contemplava le «Uniform Rules for Demand Guarantees» -, anche
se raramente viene richiamata nelle garanzie bancarie internazionali
come strumento di disciplina della materia, ha avuto
il merito di normalizzare i contenuti e gli usi alla prassi internazionale
seguita, rendendo la garanzia escutibile a prima richiesta
e qualificandola come operazione del tutto autonoma rispetto
a quella sottostante.
La garanzia è un
impegno autonomo
indipendente dal
rapporto di debito
principale e dal
contratto stipulato
dal creditore e dal
debitore principale.
Commercio internazionale
n. 5/2002
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tri documenti richiesti. Può essere, comunque,
inoltrato separatamente tramite banca.
L’
sul prezzo proposto dall’appaltatore e solitamente
importo del Bid Bond viene determinato in percentuale
oscilla tra l’1 ed il 5 %
indipendentemente dallo stesso bando della gara.
La
ed è in funzione del tempo necessario per vagliare
tutte le offerte presentate. Non di rado, comunque,
la durata della garanzia viene prorogata
arrivando, in alcuni casi, sino a 12/18 mesi.
Nel caso di gare di appalto internazionale con presentazione
di offerte da parte di diversi possibili fornitori,
il committente vuole avere la certezza che,
dopo aver scelto l’offerta, il relativo offerente non si
ritiri dal prosieguo dell’operazione, causando al
committente non solo una perdita di tempo, ma ulteriori
costi di aggiornamento di preventivi, spese
di istruttoria, perdite per avere rinunciato ad altri
contratti favorevoli, perdite dovute ad aumenti di
prezzo dei materiali ed infine perdite dovute anche
a possibili fluttuazioni nel corso dei cambi. In tale
ottica la partecipazione alla gara di appalto viene
subordinata ad
cauzionale o alla esibizione della sostitutiva
garanzia bancaria
per un determinato importo, generalmente
pari, come già accennato in precedenza, all’
, ovvero stabilitodurata della garanzia di solito è breve (3-6 mesi)un preventivo versamento di un depositoa favore dell’ente estero appaltante1,5%
del valore della fornitura o dei lavori da eseguire.
Il Bid Bond rappresenta quindi l’
dalla banca garante
determinato importo
risultato aggiudicatario dell’appalto, rifiutasse
o non fosse in grado di firmare o di presentare le
ulteriori garanzie richieste per il seguito della
transazione.
In effetti al verificarsi dell’ipotesi sopra evidenziata
l’importo del Bid Bond viene riscosso dal beneficiario
a titolo di
Questa garanzia è comunemente richiesta in quei
paesi in via di sviluppo dove diventa difficile reperire
in via alternativa un’altra azienda o un diverso
fornitore nel caso di mancata consegna di certi
macchinari o di impianti.
Il Bid Bond viene per lo più
dell’estero corrispondente di quella italiana richiesta
dall’ordinante
l’ente appaltante.
Il testo della garanzia deve
essere riferito al bando di
concorso e, oltre all’importo
garantito, deve indicare la
validità dell’impegno, validità
tale da garantire il completo
adempimento delle
obbligazioni assunte dall’ente
partecipante in caso di aggiudicazione.
impegno assuntodi pagare al beneficiario unnel caso in cui il concorrente,risarcimento.rilasciato da una banca, con sede nel paese in cui risiede
Il «Performance Bond»
La «Performance Guarantee
» (o «Performance Bond»
o «Garantie de bonne exécution
» o, infine, «Garanzia di buona esecuzione»)
configura quell’obbligazione che si assume la banca
emittente su richiesta di un fornitore di beni o
servizi (ordinante) di
beneficiario nei limiti di una somma di denaro dichiarata,
effettuare un pagamento al
o, se la garanzia lo prevede, a scelta del
garante, di
caso di non conforme esecuzione da parte dell’ordinante
di un contratto stipulato tra lo stesso ed il
beneficiario.
Tra i rischi dell’importatore o del committente di
lavori, esiste certamente anche quello che le merci
ricevute o i lavori conclusi non risultino conformi
alle condizioni contrattuali pattuite.
Trascurando il rischio, per la sua breve durata, dell’importatore
di merci, va esaminato invece quello,
ben più elevato, del
Se è vero che quest’ultimo può talora controllare la
qualità e la conformità dei lavori man mano che essi
vengono eseguiti, risulta anche evidente che per i
grandi impianti «chiavi in mano» la definitiva verifica
sarà possibile solo a lavori ultimati. L’impresa
che concorre a simili lavori è pertanto chiamata a
far rilasciare da una banca un Performance Bond,
con il quale
Tale
è solitamente di importo pari al
dei lavori, e può venire escussa
procurare l’esecuzione del contratto, incommittente dei lavori.ne viene garantita la buona esecuzione.garanzia, valida per tutta la durata del contratto,5% del totalea prima domanda
dal beneficiario che non sia soddisfatto
delle prestazioni ricevute.
Come già detto per il Bid Bond, anche questa garanzia
viene normalmente rilasciata da una
estera, corrispondente della banca ordinante, che
ha sede nel paese in cui risiede il beneficiario.
banca
Oltre agli scopi sopra esposti, una finalità fondamentale
di questo tipo di garanzia è quello di evitare
che vengano presentate domande di aggiudicazione
da parte di
sufficienti mezzi finanziari o capacità tecniche
dar corso al contratto, nonché di scoraggiare le domande
sottoposte senza serie intenzioni.
aziende che non dispongano diper
Focus
Il Bid Bond è
l’impegno assunto
dalla banca di pagare
un determinato
importo nel caso in
cui l’aggiudicatario
dell’appalto rifiutasse
o non potesse
firmare o presentare
le ulteriori garanzie
richieste per il
seguito della
transazione.
Lo scopo del Performance Bond è quello di fornire
al
delle merci oppure dei lavori da eseguire
deve altresì essere resa valida per il periodo di tempo
intercorrente fino alla totale consegna delle
merci oggetto della fornitura oppure alla totale
esecuzione dei lavori contrattualmente stabiliti.
Il Performance Bond viene
committente la garanzia in merito alla fornitura, e
rilasciato all’atto dell’aggiudicazione
della commessa e
dura fino al termine dei lavori
l’importo, che è naturalmente
determinato in
percentuale sul prezzo contrattuale,
non è soggetto, in
genere, a riduzioni parziali,
come nel caso dell’Advance
Payment Bond di cui si parlerà
in seguito.
Le norme internazionali precisano inoltre che se
la garanzia non indica una data ultima entro la
quale la richiesta di escussione deve essere ricevuta
dal garante, tale data ultima (data di scadenza)
viene ritenuta fissata a sei mesi dalla data indicata
nel contratto per la consegna o il completamento
o da quella di ogni proroga relativa, oppure ad un
mese dopo la scadenza di ogni periodo di manutenzione
(periodo di garanzia) previsto nel contratto,
se tale periodo di manutenzione è espressamente
coperto dalla garanzia di buona esecuzione.
;
Se nessuna richiesta di escussione è stata ricevuta
dal garante
una richiesta presentata a valere sulla garanzia è
stata accolta con pieno soddisfacimento di tutti i
diritti del beneficiario,
valida
entro la data di scadenza oppure sela garanzia cessa di essere.
Se
da produrre a supporto di una richiesta di
escussione
di escussione da parte del beneficiario,
questi deve presentare una
giudiziaria o un lodo arbitrale che giustifichi la
richiesta,
, infine, la garanzia non precisa la documentazioneoppure si limita a prescrivere una dichiarazionesentenza dell’autoritàoppure l’accordo scritto dell’ordinante
con riferimento alla richiesta ed alla somma che
deve essere pagata.
La garanzia, di conseguenza, non copre però gli
oneri a cui il committente, beneficiario del Performance
Bond, andrebbe incontro a causa della rescissione
del contratto, e cioè quelli inerenti alla
necessità di indire un’altra gara di appalto, sostenere
l’eventuale aumento dei prezzi nel frattempo
verificatisi, ritardare l’esecuzione dell’opera programmata
con gli inevitabili disagi.
Ma se sono notevoli i rischi a cui va incontro il
committente, si può affermare che maggiori siano
quelli a cui va incontro l’ordinante.
Infatti il concetto di «
degli elementi obiettivi, ma presenta anche considerazioni
di ordine soggettivo da non trascurare,
circa la qualità e la quantità delle Performance
dell’ordinante e tali valutazioni sono demandate
esclusivamente al committente.
Proprio per questa soggettività,
richiesta possono venire escusse dal beneficiario
in modo arbitrario
fede. L’ordinante si vedrebbe così privato di una
buona quota del proprio ricavo, senza alcuna dimostrazione
da parte del committente della cattiva
esecuzione dei lavori oppure della fornitura, e
ciò anche a stato lavori avanzato, se non addirittura
concluso, dopo averne sostenuti tutti i relativi
costi.
Esistono quindi delle evidenti problematiche interpretative
del concetto di «buona esecuzione».
Nei contratti che prevedono semplicemente la
consegna della merce, la buona esecuzione si limita
alla consegna della merce pattuita conforme al
contratto.
Nei contratti che invece prevedono l’esecuzione
di lavori, il concetto è più complesso poiché si
estende al controllo della
dei lavori eseguiti
funzionamento.
Un altro problema, già in precedenza accennato,
che si pone è quello dell’
garanzia
più obiettiva la valutazione dell’inadempienza,
può venire inserita nel testo una clausola riguardante
il controllo esterno dell’esecuzione del contratto.
Anche nelle norme internazionali è stato
introdotto, ed è stata questa una delle più notevoli
innovazioni, anche se largamente disatteso dagli
utenti, il principio della necessità di motivare la richiesta
di escussione è ciò per gli abusi verificatisi
di richieste di escussioni per l’inadempienza della
controparte.
La richiesta non giustificata poneva, e pone tutto-
buona esecuzione» includele garanzie a prima, anche se questi è in buonacongruità e della bontà, e, in caso di impianti, al loro regolarearbitraria escussione della. Per evitare tale situazione e rendere
Il Performance Bond garantisce, quindi, al committente
il pagamento di un importo a titolo di indennizzo
del danno che gli deriverebbe dalla mancata
oppure inadeguata esecuzione dei lavori e delle
forniture di merci.
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Commercio internazionale
n. 5/2002
Focus
La garanzia non
copre gli oneri a cui il
committente,
beneficiario del
Performance Bond,
andrebbe incontro a
causa della
rescissione del
contratto.
Commercio internazionale
n. 5/2002
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ra, non pochi problemi di legittima difesa della
banca verso la pretesa fraudolenta, per mancanza
di prova.
Dunque diventa possibile utilizzare la forma di
garanzia condizionata
espressamente la documentazione ma richiede
una
scattare la documentazione prevista dalle
norme internazionali, a cui, ovviamente, la garanzia
emessa deve essere espressamente soggetta,
e cioè, in caso di garanzia di buona esecuzione,
l’esibizione di una
o di un lodo arbitrale
domanda o la
la validità della richiesta
ammontare.
Sulla durata, infine, si ritiene che la validità sia automaticamente
prorogata fino al termine dei lavori
o, in caso di impianti, fino al collaudo finale.
. Se la garanzia non prevedesemplice domanda del beneficiario, dovrebbesentenza di un giudice ordinarioche giustifichi ladichiarazione del debitore che riconoscee del relativo
L’«Advance Payment Bond»
Il «Repayment guarantee» (o «Advance Payment
Bond» o «Garantie de remboursement» o, infine,
«Garanzia di rimborso») configura l’obbligazione
che si assume la banca, su richiesta di un fornitore
di beni o servizi (ordinante), di effettuare un pagamento
al beneficiario, nei limiti di una somma
di denaro dichiarata, nel caso del mancato rimborso
da parte dell’ordinante, secondo i termini e
le condizioni stabiliti contrattualmente, di qualsiasi
somma o somme corrisposte in via anticipata dal
beneficiario all’ordinante e non in altro modo
rimborsata o rimborsate.
La funzione dell’Advance Payment Bond è quella
di
la restituzione al committente delle somme
da quest’ultimo anticipate
In molti contratti, infatti, viene convenuto, per
consentire un maggiore autofinanziamento degli
stessi, che il committente corrisponda degli anticipi
all’atto della stipulazione del contratto contro il
rilascio di una adeguata garanzia, rappresentata
appunto dall’Advance Payment Bond.
I pagamenti anticipati sono correlati ai
garantire, in caso di inadempienza dell’appaltatore,.costi di impianto
del cantiere, all’acquisto di macchinari ed
altre spese organizzative. Tali pagamenti anticipati
apportano all’esportatore parte della liquidità
per il funzionamento dei costi di produzione e, in
una certa misura, forniscono prova delle serie intenzioni
e della rispondenza finanziaria dell’acquirente.
Nella maggioranza dei casi, l’esportatore deve
quindi fornire una garanzia bancaria, mediante
la quale l’acquirente possa esigere il rimborso degli
acconti nella eventualità
che il venditore dovesse risultare
inadempiente. L’ammontare
anticipato viene
poi gradualmente recuperato
mediante deduzione operata
sulle somme corrisposte
dall’appaltatore in relazione
all’avanzamento dei
lavori o alla effettuazione
delle spedizioni con conseguente
riduzione dell’importo
iniziale della garanzia.
Gli Advance Payment sono
rapportati ad una percentuale
del prezzo contrattuale oppure ad una somma
predeterminata. Il loro importo riflette tuttavia la
forza contrattuale delle controparti dal momento
che essi sono
interesse
minimizzare mentre l’appaltatore a massimizzare.
Va infine precisato che in linea di massima nelle
forniture a basso contenuto tecnologico l’importo
degli anticipi non è elevato (di solito
prezzo contrattuale) mentre tende a lievitare nel
settore dell’impiantistica.
Per quelle commesse, poi, che si avvalgono degli
interventi agevolati statali di Sace e Simest ed i cui
contratti prevedono, per il residuo, dilazioni di pagamento
oltre i 24 mesi, la misura minima dell’anticipo
così come fissata dall’accordo Consensus
è del
In relazione alla
garanzia
se questa non indica una data ultima entro la
quale la richiesta di escussione debba essere ricevuta
dal garante, tale data ultima (la data di scadenza)
è ritenuta fissata in sei mesi dalla data indicata
nel contratto per la consegna o il completamento
o in quella di ogni proroga relativa.
Qualora nessuna richiesta venga ricevuta dal garante
entro la data di scadenza oppure se una richiesta
presentata in forza della garanzia sia stata
accolta con pieno soddisfacimento di tutti i diritti
del beneficiario, allora la garanzia cessa di essere
valida.
Nell’eventualità che la garanzia non dovesse precisare
la
di una richiesta di escussione o si limiti a pre-
assimilabili a dei finanziamenti senza, che il committente, ovviamente, tende a5-10% del15%.scadenza e all’escussione della, le norme internazionali precisano chedocumentazione da presentare a supporto
Focus
I pagamenti
anticipati sono
correlati ai costi di
impianto del
cantiere.
L’esportatore deve
fornire una garanzia
bancaria con la quale
l’acquirente possa
esigere il rimborso
degli acconti nella
eventualità che il
venditore risultasse
inadempiente.
scrivere una dichiarazione di escussione da parte
del beneficiario, questi deve presentare
dell’autorità giudiziaria o un lodo arbitrale
una sentenza
che giustifichi la richiesta
dell’ordinante
che deve essere pagata.
, oppure l’accordo scrittoriferito alla richiesta e alla somma
I rischi dello strumento
Come considerato per il Performance Bond anche
nell’ambito dell’Advance Payment Bond si
profilano
che dell’ordinante
motivi prudenziali, dovrà essere in possesso della
garanzia prima di dar corso al pagamento dell’anticipo
pattuito. Potrebbe anche in alternativa,
vincolare la messa a disposizione dell’importo all’ordinante
al ritiro o al rilascio, per conto di incaricata
della garanzia in questione nel testo concordato.
L’ordinante, d’altro canto, anch’egli per motivi
prudenziali, vorrà evitare l’uso fraudolento dell’Advance
Payment Bond.
Quindi lo farà emettere dopo aver ricevuto l’anticipo
stabilito oppure lo farà rilasciare subito subordinandone
però l’efficacia al ricevimento
dell’acconto. La
evitare casi purtroppo già verificatisi in passato.
Superato, comunque, l’aspetto
permane il pericolo dell’escussione arbitraria
della garanzia. L’
anche se in qualche caso avanzata in buona
fede da parte del committente, rimane pur sempre
un fattore soggettivo di non facile catalogazione.
Si deve, poi, infine, tenere in considerazione che
in caso di contratto che prevede che la garanzia sia
mantenuta in validità per
il rischio che l’importo della garanzia non
venga ridotto proporzionalmente per negligenza
o cattiva volontà del committente. Ciò soprattutto
in quanto, nonostante sia previsto nel contratto
una riduzione dell’importo della garanzia proporzionale
ai pagamenti effettuati, molto raramente i
testi delle garanzie contengono una siffatta clausola.
Vi è poi per la banca garante, come parte estranea
al contratto, molte volte, l’oggettiva impossibilità
di collegare i pagamenti con la riduzione dell’impegno
assunto.
rischi sia nei confronti del committente. Il committente, quindi, percontestualità, quindi, serve adsicurezza del rilascio,arbitrarietà dell’escussione,l’importo a scalare, sussiste
La «Retention Money Bond»
La Retention Money Bond (o «Garanzia di Ritenzione
») esprime quell’obbligazione assunta dalla
banca emittente, su richiesta di un fornitore di beni
e/o servizi (ordinante), di effettuare un pagamento
nei limiti di una somma di denaro determinata
in caso di mancato rimborso da parte dell’ordinante,
secondo i termini e le condizioni contrattuali,
di una qualsiasi somma anticipata dal beneficiario
all’ordinante, somme che dovrebbero
venire pagate a collaudo avvenuto e che, invece,
quando consentito dal contratto, vengono corrisposte
durante lo svolgimento dei lavori e non
vengono in altro modo rimborsate.
In molte commesse, in particolare quelle relative
ad
in relazione all’avanzamento dei lavori è normalmente
trattenuta per coprire le spese impreviste
relative a difetti, spesso occulti, nella costruzione.
L’importo della Retention Money Bond, usualmente
del
nel corso della vita del contratto fino a raggiungere
il suo più alto livello a lavori ultimati.
La Retention Money Bond
termine dei lavori
solamente al periodo di manutenzione, ossia
al tempo che intercorre tra l’ultimazione dei lavori
e la data del collaudo. In alternativa
rilasciata all’inizio
la vita del contratto
per cumuli di importi. Mentre l’andamento tipico
del rischio dell’Advance Payment Bond è decrescente,
quello della Retention Money Bond è crescente.
Avviene sovente che i contratti (siano essi commerciali
oppure di esecuzione di lavori) prevedano,
tra le condizioni di pagamento anticipato, che
una
di garanzia sino al ricevimento totale della
merce
In tali casi, il committente paga le fatture trattenendo
una percentuale, in conformità alle condizioni
contrattuali, con effetto, quindi, progressivo,
che può essere alquanto oneroso nei confronti del
fornitore.
Per ovviare ad evidenti problemi di tesoreria, il
fornitore può chiedere alla controparte che i pagamenti
avvengano per il totale della fattura contro
rilascio di garanzia bancaria che assicuri il pagamento
a prima richiesta, dell’importo che, altrimenti,
sarebbe stato trattenuto.
Come nel caso di Performance Bond, lo scopo del
beneficiario è quello di
opere edilizie, una parte dei pagamenti dovuti5-10% dei singoli pagamenti, aumentapuò essere emessa aled in tal caso lo svincolo è relativopuò essereo, più comunemente, duranteper il totale delle trattenute odeterminata percentuale venga trattenuta a titolo, ovvero fino all’esecuzione finale dei lavori.cautelarsi contro la non
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Commercio internazionale
n. 5/2002
Focus
Commercio internazionale
n. 5/2002
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conforme fornitura della merce e/o esecuzione
dei lavori.
La scadenza della garanzia coincide con la data ultima
del ricevimento della merce o della verifica
dei lavori eseguiti oppure al collaudo; è tuttavia
usualmente prevista la proroga automatica nel caso
di ritardo nella consegna della merce o di ultimazione
dei lavori. La garanzia copre quindi il rischio
assunto dal committente di non potere sanzionare
finanziariamente le inadempienze del fornitore
nell’eventualità che rinunci ad effettuare le
trattenute.
Nei confronti, poi, dell’ordinante, si configurano
gli stessi
Performance Bond, ossia l’indebita escussione anche
a stadi già avanzati di consegna della merce
e/o di esecuzione dei lavori.
Inoltre, nel caso di consistenza di Performance e
di Retention Bond, verrebbero ad accumularsi gli
utilizzi di linee con maggiori oneri di natura bancaria.
Sussiste, infine, il
per lunghi periodi.
L’importo della Retention Money Bond, usualmente
del 5-10% dei singoli pagamenti, aumenta
nel corso della vita del contratto fino a raggiungere
il suo più alto livello a lavori ultimati.
rischi già analizzati nel contesto delrischio di proroghe, anche
La «Maintenance Bond»
La «Maintenance Bond» (o «Garanzia di Mantenimento
») è una garanzia emessa per indennizzare
il committente qualora a lavori ultimati e quindi
ad avvenuto scarico della Repayment Guarantee e
della Performance Guarantee,
il cantiere e non provveda a rimuovere i difetti
l’ordinante abbandoni
non apparenti alla data del completamento
dei lavori.
La Maintenance Bond viene emessa per un ammontare
rapportato ad una percentuale del prezzo
del contratto (circa il
per l’intero periodo di manutenzione, che è solitamente
un anno. Eventuali richieste di proroga
sono spesso originate da dispute in merito alla
qualità del lavoro eseguito.
La Maintenance Bond e la Retention Money
Bond vengono spesso confuse stanti le forti similitudini
che presentano. In pratica, tuttavia, la distinzione
risulta più chiara se la Mantenance
Bond viene assimilata alla Performance Guarantee
essendo entrambe, infatti, garanzie relative alla
buona esecuzione e la Retention Money Bond
alla Repayment Guarantee, in quanto con esse si
ottengono anticipi.
Sovente si evita l’emissione della Maintenance
Bond estendendo la validità della Performance
Guarantee.
5%) e rimane in essere
La garanzia autonoma e la fideiussione
nella legislazione italiana
La
banca di
indipendentemente dalle contestazioni che
possano sorgere fra le parti in merito all’obbligazione
garantita. È la forma più diffusa anche, e soprattutto,
in campo internazionale ed è evidentemente
preferita dal creditore.
Così strutturata però, la garanzia
caratteristiche di «fideiussione»
giuridici e diventa una «garanzia autonoma
», indipendente dalle norme di cui agli articoli
1936 e seguenti del Codice civile.
Per impedire contestazioni da parte del debitore
nei confronti della banca che abbia pagato somme
da lui non dovute, o che ritenga non dovute,
sono necessarie:
garanzia autonoma comporta l’impegno per lapagare a semplice richiesta del beneficiario,cessa di avere lein termini strettamente
chiara pattuizione con il richiedente;
evitando le parole «fideiussione», «fideiussore
», ed usando invece quelle di «garanzia»,
«lettera di garanzia», «impegno».
In caso di pagamento da parte della banca, che
non può sottrarsi all’impegno assunto, il
potrà agire direttamente nei confronti del creditore
per la ripetizione di quanto
pagato.
eliminazione dal testo di ogni riferimento alla fideiussione,clienterisultasse indebitamente
Il cliente debitore potrà tentare di impedire il pagamento
da parte della banca solo ottenendo dall’autorità
giudiziaria competente un
d’urgenza
del Codice di procedura civile (v.
Si tenga però presente che chi promuove l’emanazione
di un tale provvedimento deve dare:
provvedimentoai sensi degli artt. 700, 701 e 702box a pagina seguente).
spettantegli (
dimostrazione della sussistenza di un dirittofumus boni jiuris);
un pregiudizio imminente e irreparabile.
Per completezza e per l’interesse che presentano,
riportiamo brevemente - sempre nel
pronunce giurisprudenziali (Pretura di Milano)
in riferimento a questo problema.
dimostrazione di una situazione di pericolo dibox - alcune
(segue box)
Focus
12
Commercio internazionale
n. 5/2002
Focus
Riportiamo gli articoli del
per bloccare il pagamento:
Codice di procedura civile riguardanti la concessione di un provvedimento d’urgenza
Art. 700 - Condizioni per la concessione
Fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il
tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente
e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice (701) i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo
le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Art. 701 - Competenza
È competente a pronunciare sulla domanda il pretore del luogo in cui l’istante teme che stia per verificarsi il fatto
dannoso, oppure il giudice istruttore quando vi è causa pendente per il merito.
Art. 702 - Procedimento
Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto
applicabili. Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro
il quale l’istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all’articolo 700.
Alcune
«Il provvedimento di urgenza ex art. 700 che inibisca alla banca italiana il pagamento di una garanzia autonoma
(Performance Bond) non può essere concesso quando difetti la prova liquida della frode del beneficiario»
(31 marzo 1983).
«In caso di Performance Bond prestato da banca estera su mandato di una banca italiana è inammissibile il
provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che inibisca a quest’ultima banca ogni pagamento relativo alla garanzia:
infatti detto provvedimento non varrebbe ad impedire il pagamento al beneficiario da parte della banca
estera, né l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti della banca mandante» (9 aprile 1980).
«L’eccezione di adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto sottostante è inopponibile al beneficiario di
una garanzia autonoma (Perfomance Bond), sicché è inammissibile un provvedimento d’urgenza che inibisca
il pagamento della banca agente» (17 novembre 1980).
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cassa a vista, non lo sconto pro-soluto o forfaiting; il factoring; il credito acquirente.
Definizione dello sconto pro
o forfaiting
-soluto
Lo sconto pro-soluto o forfaiting, è un
senza rivalsa di cambiali tratte o pagherò
nelle principali divise internazionali con scadenze
da 6 mesi a 7/8 anni, avallati (o garantiti) da banche
o istituti finanziari garantiti, scontate a tasso
fisso o variabile.
Nell’introduzione, si è parlato della necessità degli
operatori di trasformare i propri crediti a medio
e lungo termine in incassi a vista, mediante la
tecnica del forfaiting, di cui si è appena data una
definizione.
In realtà è possibile applicare tale tecnica anche ai
crediti con dilazione da 3 a 24 mesi (considerato
quest’ultimo, il limite del credito a breve), ed
estendere tale operatività non solo a titoli di credito
quali sono gli effetti, ma anche ad impegni di
banca, derivanti da corretti utilizzi di crediti documentari
con pagamenti differiti.
La
in cui si può ricorrere alla tecnica del forfaiting.
Nel primo caso l’operatore potrà richiedere al
proprio istituto di scontare pro-soluto l’impegno
di
acquisto, espressetavola 1 intende mettere in evidenza le situazionipagamento differito:
emesso dallo stesso, in presenza di credito confermato;
crediti notificati e confermati da istituti bancari
con i quali non si hanno rapporti);
emesso da altro istituto bancario italiano (per
Pagamenti internazionali
Lo smobilizzo pro
il forfaiting
-soluto:
Le aziende che intendono ricevere incassi a vista al posto dei propri crediti a mediolungo
termine, hanno a disposizione il forfaiting, ovvero l’acquisto senza rivalsa di
cambiali tratte o pagherò avallati da banche o istituti finanziari.
di
Massimo Ferracci
regolamento misto: un minimo del 15% anticipato (è considerato tale anche il pagamento
previsto a presentazione documenti), il rimanente con effetti semestrali avallati
o garantiti da istituto bancario o finanziario.
oltre i 24 mesi
regolamento misto: una parte coperta da credito documentario, una parte con effetti
semestrali avallati/garantiti da banca.
entro i 24 mesi
sino a 6 mesi regolamento differito su credito documentario.
Dilazione del credito Metodo di regolamento previsto
Tavola 1 - Quando ricorrere alla tecnica del forfaiting
non confermati da banche italiane.
Si osserva che lo sconto di impegni differiti delle
banche a fronte di crediti documentari, permette
agli operatori di rientrare da anticipazioni, a suo
tempo ottenute e/o ottenere liquidità, evitando di
ricorrere ad ulteriori anticipazioni.
Qualora gli istituti bancari
avessero già addebitato le
emessi da banche estere, per crediti avvisati e
commissioni
differito, il tasso di sconto
per il calcolo del valore attuale,
dovrebbe essere quanto
mai contenuto poiché nel
primo caso la banca anticipa
il pagamento di un debito
proprio, nel secondo, quello
di altre banche.
Nei casi in cui avviene uno
per pagamento
sconto pro-soluto di effetti
recourse», e cioè senza diritto di rivalsa), l’esportatore
potrà godere di tutta una serie di
di seguito riportati:
(o forfaiting «withoutvantaggi,
pochi giorni dalla cessione dei titoli di cui si entra
in possesso;
incasso a vista del valore attuale degli effetti, a
assicurativi del credito;
facilita i prefinanziamenti bancari ed elimina costi
dal rischio di cambio (se il credito è espresso
in valuta out), al rischio di tasso, al rischio paese, al
rischio di mancato pagamento;
trasferimento di tutti i rischi insiti nei titoli ceduti,
aumento della liquidità e/o abbassamento dell’indebitamento;
dalla buona gestione dei titoli in portafoglio, incluse
tutte le poste di bilancio cui i crediti aziendali
danno luogo;
eliminazione del costo amministrativo generato
lungo termine);
costi fiscali ridotti (bollatura ridotta per il medio-
I
possibilità di ottenere il contributo Simest.titoli, oggetto del forfaiting devono essere:
e senza alcuna limitazione alla loro trasferibilità;
redatti su moduli internazionali, firmati dal debitore
originale della garanzia emessa dalla banca estera;
avallati dalla banca estera o accompagnati da
girati without recourse;
ed estera con autentica delle firme sia del debitore
che dell’avallo (o garanzia) della banca estera.
I
della divisa in cui è espresso il titolo) e dei costi addizionali
(rischio politico, commerciale e possibile
fluttuazione dei tassi nel periodo considerato) e
variano in funzione:
accompagnati da attestazione della banca italianatassi tengono conto del costo base (tassi correnti
della divisa in cui sono espressi i titoli;
del debitore e dell’avallante;
della disponibilità e della durata dei titoli.
Quanto costa il forfaiting?
Il
veda la
il costo dell’avallo o della garanzia sono solitamente
a carico dell’importatore.
L’esportatore prima di proporre alla propria
clientela un regolamento a medio/lungo periodo
deve sapere:
commitment, l’andling fee e il costo dello sconto (sitavola 2) sono in genere sostenuti dal fornitore;
individuare un
se potrà smobilizzare i titoli, e di conseguenzaforfaiter ed ottenerne un impegno.
6
Commercio internazionale
n. 7/2004
Focus
La Simest richiede
l’osservanza delle
regole del
«Consensus»:
accordo tra paesi
industrializzati per
regolare l’intervento
dei rispettivi governi
negli interventi
finanziari a favore
delle rispettive
esportazioni.
Costo dell’avallo o della garanzia
Costo che accompagna i titoli.
Handling fee
Calcolati sulla base degli elementi sopra indicati. Da tener presente che
la copertura del rischio paese può da sola rappresentare un costo (a seconda
del rating-paese) che può variare dallo 0,3-4 al 6-7%.
Costo di gestione dei crediti.
Interessi di sconto
Costituisce una commissione cui il forfaiter ha diritto nel momento in
cui rilascia un impegno a scontare pro-soluto titoli con disponibilità futura.
È soggetto al commitment fee l’esportatore che desidera concludere
un contratto per fornitura la cui consegna è prevista fra 6 mesi. Il
pagamento del commitment gli garantisce l’esecuzione del contratto di
forfaiting per i titoli di cui entrerà in possesso a fornitura effettuata, indipendentemente
dal sorgere o dal variare di tutti i rischi connessi all’operazione
(rischio commerciale, paese, cambio ecc), purché termini
e condizioni pattuite risultino adempiute.
Commitment fee
Tavola 2 - Costi del forfaiting
Commercio internazionale
n. 7/2004
7
In genere le banche italiane non assumono la veste
di forfaiter in via diretta, ma quella di consulente
che individua il forfaiter disponibile allo
sconto. È anche il caso di osservare che le aziende
spesso si rivolgono direttamente ai forfaiters con il
quale hanno in precedenza concluso altre operazioni
similari. In tale caso è opportuno che la loro
validità (nel tempo o per le cifre oggetto della
transazione) sia opportunamente verificata.
È altresì il caso di osservare che l’esportatore che
per mettere in concorrenza l’eventuale controparte,
si rivolge contemporaneamente o in successione
a più soggetti (banche e forfaiters), fa conoscere
l’operazione sul mercato e ne alza i costi;
in contratto per la parte di regolamento differito.
Questo punto riveste una grande importanza se ci
si avvale all’intervento Simest che richiede l’osservanza
delle regole del «Consensus» (accordo tra
paesi industrializzati per regolare l’intervento dei
rispettivi governi negli interventi finanziari a favore
delle rispettive esportazioni).
In breve, tali regole sono:
quale potrà essere il tasso di interesse applicabile
pagamento anticipato pari ad almeno il 15% del
valore fornitura;
il regolamento del contratto deve prevedere un
pari a quello previsto dall’accordo di «Consensus
» in sede Ocse (tassi Cirr: Commercial Interest
Rate of Reference) che rivede mensilmente i tassi
minimi applicabili per i contratti conclusi nel periodo:
la scadenza degli effetti deve essere almeno
semestrale (o maggiore); il primo effetto deve scadere
entro i 6 mesi dalla data di spedizione, o in
presenza di collaudo, a 6 mesi dal collaudo.
L’intervento di Simest sarà pari, nei limiti di un
margine percentuale massimo tra tassi Cirr e tassi
di mercato riferiti a ciascun paese, per
agevolabili
il tasso del contratto, tenuto conto del risparmiato
costo assicurativo del credito (minimum premium
benchmark, che resta a carico dell’esportatore),
una volta allineati il tasso di sconto ed il tasso del
contratto (tasso di interesse);
il tasso applicato in contratto deve essere almenooperazioni, al delta esistente tra i tassi di sconto e
e se potrà attivare il contributo Simest. Conoscere
i costi e l’eventuale contributo è determinante per
fissare il valore della commessa e quindi ottenere
un valore attuale pari o vicino all’importo che si
desidera incassare. Sia i forfaiters, sia le banche sono
in grado di fornire proiezioni di costi e ricavi.
Il valore delle operazioni gradite dal mercato sono
per titoli il cui valore oscilli
100.000 euro
effetto determina dei
costi amministrativi di gestione
ed incasso.
Può accadere che l’intermediazione
del proprio istituto
bancario possa permettere
la negoziazione di titoli
d’importo inferiore; sia le
banche che i forfaiters sono in grado di fornire assistenza
per l’attivazione e la gestione della pratica
Simest.
quali saranno i costi complessivi dell’operazionealmeno tra i 50.000 e i, poiché ciascun
Novità del mercato italiano:
sconto pro
-soluto con voltura di polizza Sace
Abbiamo visto che lo sconto pro-soluto, così come
presentato nelle pagine precedenti, è possibile in
presenza di un
Sace sta innovando il mercato italiano (offrendo
peraltro uno strumento presente da tempo nei
mercati esteri) ponendo una propria garanzia su
un credito «corporate» (cioè non assistito da impegno
bancario) per un importo
95% del valore della fornitura
La novità sta nel fatto che la relativa polizza ha la
caratteristica di essere
impegno bancario.non superiore al.trasferibile e quindi di essere
volturabile
La volturabilità porta alla possibilità di individuare
un istituto bancario disponibile a scontare pro-soluto
l’intera fornitura o la parte coperta da polizza
Sace.
Le fasi di tale operatività sono le seguenti:
a favore di un istituto bancario/finanziario.
importatore che presenti caratteristiche di bilancio
accettabili per l’istituto;
l’esportatore è in grado di presentare a Sace un
clausole ritenute essenziali da Sace (titoli internazionali,
accettazione da parte del paese del debitore
della convenzione di New York; accettazione
della fornitura; clausola arbitrale);
sottoscrizione di un contratto che preveda le
emissione della polizza da parte di Sace;
subentrare all’esportatore in qualità di neo-assicurato
e che di conseguenza si assume gli obblighi e
gli oneri derivanti dalla voltura della polizza, e che
si fa carico anche di eventuali inandempienze.
Svolgono azione di consulenza in merito, ovviamente
le banche, consulenti professionisti e società
finanziarie (forfaiters).
dichiarazione della banca scontante che intende
Focus
La polizza Sace ha la
caratteristica di
essere trasferibile e
quindi di essere
volturabile a favore
di un istituto
bancario/finanziario.
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1
23 dicembre 2002
2
I fattori strutturali e strategici
L’attivazione e lo sviluppo delle correnti esportative traggono origine
dall’esistenza combinata di una pluralità di fattori, che ne costituiscono
la premessa e ne assicurano forza propulsiva.
Tali fattori possono essere essenzialmente di due tipi:
- strutturali;
- strategici e di management.
Fattor
d
ii che condiiziionano iill processoii iinternaziionalliizzaziione delllle iimprese
Infatti le prospettive per avere successo nell’esportazione dei prodotti
dipendono non solo dalla disponibilità di idonei fattori strutturali ma
anche dall’individuazione di adeguate strategie che guidano l’azione di
penetrazione, nonché da risorse e competenze manageriali adatte a
gestire le strategie fissate.
I punti di forza su cui possono contare le imprese spesso costituiscono
fattori oggettivi di successo potenziale, ma perché questo diventi realtà
è necessario identificare percorsi strategici precisi, in modo che i punti
di forza vengano impiegati in maniera coerente con gli obiettivi fissati, e
Variabili strutturali
Condizioni di
ingresso
in un mercato
estero
Fattori
macroambientali
e
variabili
congiunturali
Struttura
competitiva del
mercato estero
Struttura
competitiva del
mercato di
origine
Opzioni strategiche
Obiettivi
d’impresa
Cultura e clima
organizzativo
d’impresa
Risorse
disponibili
forze/debolezze
vantaggi
competitivi
Processo di
selezione della
combinazione
paese-prodotti
Massimo Ferracci: Il successo delle PMI italiane nel commercio internazionale.
23 dicembre 2002
3
che la gestione della strategia sia affidata ad un management che abbia
professionalità e la mentalità giusta per orientarsi nella complessa realtà
dei mercati internazionali.
Inoltre le condizioni per la penetrazione e la conquista dei mercati esteri
si complicano enormemente per l’intervento di una serie di circostanze
che in genere sono assenti nei mercati nazionali; infatti il processo di
internazionalizzazione delle PMI è sottoposto a vincoli ed impedimenti di
diversa natura, la cui incidenza può essere più o meno significativa a
seconda del tipo d’impresa, della nazione d’origine e di quella di
destinazione.
Massimo Ferracci: Il successo delle PMI italiane nel commercio internazionale.
23 dicembre 2002
Il SUCCESSO DELLE PMI ITALIANE NEL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
a cura di Massimo Ferracci
La presenza della piccola e media imprese italiane (PMI) nelle moderne
economie industriali non è più considerata come un fenomeno residuale
destinato a coprire gli spazi operativi lasciati liberi dalla grande azienda.
Infatti secondo i sostenitori della teoria dello sviluppo i percorsi evolutivi
delle imprese si incentravano tutti sull’accrescimento delle dimensioni
aziendali, come soluzione senza alternative nel processo di selezione
economica e di mercato.
In verità non vi è l’abbattimento di un mito, la grande impresa, e la
sostituzione di questo con un altro, ovvero la PMI, piuttosto la
prefigurazione di uno schema di sistema economico ed industriale in cui
convivono dimensioni aziendali diverse, non sempre e necessariamente
in una definita posizione di subordinazione che poggia sul parametro
dimensionale, che in varie forme e combinazioni realizzano i processi di
trasformazione e di scambio di beni e servizi.
Se poi l’impresa, sia grande che minore, decide di espandere la propria
attività di interscambio al di fuori dei confini nazionali deve
programmare attentamente tale decisione strategica tenendo conto dei
fattori, delle motivazioni e delle difficoltà che l’attività esportativa
comporta.
Massimo Ferracci: Il successo delle PMI italiane nel commercio internazionale.
Focus
Alle aziende che esportano macchinari, impianti,
tecnologia o che eseguono commesse chiavi in
mano, viene spesso richiesto di concedere credito
ai loro committenti, per periodi che vanno oltre il
normale termine commerciale di pagamento.
Spesso la concessione di termini di pagamento,
più diluiti nel tempo, può determinare il buon fine
di un affare, poiché permette al compratore di
autofinanziare i propri pagamenti.
L’esportatore però raramente è in grado di mantenere
in portafoglio i crediti che derivano da vendite
a medio-lungo termine e preferisce individuare
una controparte finanziaria che sia disponibile
ad acquisire detti crediti contro pagamento
del loro valore attuale.
Le operazioni che l’azienda esportatrice ha a disposizione
per trasformare un credito a mediolungo
termine in un introito di
intendendo o non potendo ricorrere all’auto-finanziamento
o ai finanziamenti bancari, sono:
pronunce della Pretura di Milano in merito:
Nell’ambito della legislazione italiana l’obbligo di
prestare reale cauzione in numerario è stabilito
dall’articolo 54 del Rd del 23 maggio 1924 n. 827
che costituisce il Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità dello Stato.
Tale articolo dispone che coloro che contraggono
obbligazioni verso lo Stato devono prestare
reale e valida cauzione in numerario, o in titoli di
Stato, o garantiti dallo Stato al valore di borsa.
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Sepa Single European Payments Area): è direttamente , Eur nei tre modi in cui esso viene graficamentemarzo del 2002, esso non sembra costituiscaconcetto,
Fino al 31 dicembre 1998 i trasferimenti di fondi
in moneta nazionale in ciascuno degli Stati destinati
ad entrare nell’euro-zona venivano gestiti secondo
sistemi dissimili, pur essendo - ciascuno di
essi - funzionalmente soddisfacente all’interno
del paese.
Con l’avvio dell’euro le procedure fino allora
adottate per il marco, il franco, la lira, ecc. vennero
clonate per la nuova, comune moneta, rimanendo
ugualmente soddisfacenti in quanto limitate
al campo dei
rimasero inalterate anche per i
trasferimenti domestici; le cosetrasferimenti transfrontalieri
che, se anche riguardanti gli euro,
erano soggetti a procedure non altrettanto ottimizzate,
a causa di:
fiscale e antiriciclaggio;
obblighi di segnalazioni statistiche e di controllo
per la banca del destinatario ad effettuare
l’accredito al beneficiario con modalità ottimizzate.
A ciò si aggiungano divergenti pratiche di mercato
e preferenza per differenti strumenti di pagamento
(es. bonifici oppure incassi oppure assegni)
che a loro volta si appoggiavano a differenti
contesti legali; ciò determinava una situazione
obiettivamente anomala e, nella percezione
dell’«uomo della strada», incoerente con l’enunciata
«unificazione monetaria».
Non mi sembra che questo stato di fatto sia attribuibile,
in senso negativo, a nessuno: se si fosse
indeterminatezza circa le informazioni necessarie
Pagamenti internazionali
Verso la costituzione della stanza
di compensazione europea
Il sistema unico di pagamento europeo, reso necessario dall’adozione dell’euro, è
di non facile applicazione. Sono necessari nuovi strumenti finanziari per unificare i
pagamenti dei vari Stati europei: vediamo quali.
di
Massimo Ferracci e Luciano Diani
aspettato che tutti i paesi si fossero allineati ad un
modello comune l’unione monetaria non si sarebbe
fatta, certamente non nel 1999 e forse mai.
Si tratta di accettare la situazione di fatto, di riconoscerne
l’inevitabilità e di prendere, nel contempo,
quelle iniziative dirette a far raggiungere
al sistema bancario europeo - gradualmente - un
livello coerente con le premesse iniziali.
La prima cosa che venne posta in essere fin dal
primo giorno - incontrovertibilmente indispensabile
- fu l’infrastruttura di mercato per
fondi certi
Europea denominata
Il resto fa parte di un programma posto in essere
come conseguenza delle raccomandazioni contenute
nel citato documento della Banca Centrale
Europea. È significativo che uno dei punti su cui
il programma della Bce si fonda sia costituito (7°
trasferire(central bank money) tra i vari paesi dell’Unionetarget.
requirement
tutta l’area pan-europea. L’equazione «adozione
di un comune standard, eguale trattamento automatico,
eguale ottimizzazione dell’assetto operativo,
eguale miglioramento del servizio, eguale
soddisfacimento delle richieste del mercato unificato
» mi sembra particolarmente importante e
concettualmente apprezzabile.
) dall’adozione di standard uniformi in
L’obiettivo prefissato
Come già accennato, il documento Bce del settembre
1999 indicava quale preciso obiettivo la
parificazione (in termini di tempi di esecuzione
degli ordini e di tariffe applicate) dei trasferimenti
di fondi in euro nell’ambito dell’unione
monetaria, siano essi fatti nel contesto domestico
oppure tranfrontaliero. Si è giunti quindi al concetto
di contesto «
un traguardo certamente ragionevole anche se
non facile da raggiungere.
Operativamente, questo concetto può comportare
profondi ripensamenti nell’organizzazione interna
delle banche, soprattutto nei settori riguardanti
il contatto con la clientela e le relative procedure.
Finora nelle banche è stata prevalente, se non assiomatica,
l’identificazione di «estero» con qualsiasi
operazione comportante il superamento del
confine nazionale: al di qua del confine veniva seguita
una routine semplice, pressoché identica in
tutte le sue ben note accezioni e con tariffe estremamente
ridotte, al di là era necessaria un’alta e
costosa specializzazione del personale addetto
per svolgere procedure complesse anche in contesti
bene automatizzati e di conseguenza tariffe
nettamente più alte.
Il concetto di «euro-domestico» tende ad assorbire
nel primo ambiente operazioni che - nell’ottica
dei
a quelle del secondo (ricevere denaro dalla
Finlandia non è la stessa cosa che riceverlo dalla
Bulgaria; lo stesso tipo di operazione nei confronti
dello stesso paese Ue viene trattato differentemente
se l’importo è di 60.000 invece che 10.000
euro).
La premessa per raggiungere il traguardo indicato
dalla Bce, e ripresa - per quanto riguarda il settore
dei bonifici (
comunitario 2560/2001
di raggiungere condizioni di Stp (
Through Processing)
automatico
L’assetto Stp dipende, in termini generali, da due
elementi:
euro-domestico», comportantenon iniziati - presentano caratteristiche similicredit transfers) - dal Regolamento, è costituita dalla possibilitàStraight-che vuol dire trattamento totalmentenell’esecuzione delle operazioni.
- dall’obbligo di segnalazioni statistiche,
antiriciclaggio, ecc.;
l’essere sollevato - come per le operazioni domestiche
punto della catena operativa interbancaria,
l’avvio automatico dell’operazione a destino.
Il primo punto è stato parzialmente risolto elevando,
a partire dal 1° gennaio 2002, il limite
esente a 12.500 euro; le intenzioni dichiarate sono
di incrementarlo a 50.000 euro a partire dal
2006. Non è ancora chiaro se l’elevazione del limite
esente a tale maggiore cifra comporterà
un’identica modalità esonerativa; l’interesse delle
autorità preposte alle rilevazioni sulla natura dei
trasferimenti di denaro (anche ai soli fini dell’andamento
della bilancia dei pagamenti) potrebbe
portare a qualcosa di intermedio tra l’attuale Comunicazione
valutaria statistica e la totale eliminazione
della segnalazione; il compromesso potrebbe
comportare procedure automatiche, richiedendo
però un nuovo modello di flusso
informativo
Per il secondo punto la soluzione è stata, in teoria,
risolta con l’adozione dell’Iban (
Bank Account Number
Identifier Code
per l’avvio automatico dell’operazione a destino.
L’espressione «in teoria» è opportuna in
quanto il raggiungimento di condizioni Stp sarà
possibile, soddisfatta ogni altra condizione, solo
quando:
contenere dati sufficienti a permettere, in qualunquecrossborder nell’ambito comunitario.International) che, assieme al Bic (Bank), fornisce la completa informazione
6
Commercio internazionale
n. 13/2004
Focus
Commercio internazionale
n. 13/2004
7
sulle società multinazionali quali
queste però hanno da tempo dichiarato
di essere disposte a modificare i loro archivi-fornitori
solo quando l’Iban/Bic sarà accettato dalle
banche anche per le operazioni domestiche;
l’Iban/Bic verrà usato su larga scala, contandodrivers dell’iniziativa;
vecchie coordinate bancarie del beneficiario sia
effettivamente esatto, verificabile attraverso il suo
l’Iban usato dal cliente ordinante al posto delle
check-digit
deludenti, nonostante l’incentivo di tariffe
più basse e il migliore livello di servizio, essendo
state recentemente rilevate percentuali di Iban
errati nell’ordine dell’80% e oltre. Anche il Bic -
che talvolta viene variato in relazione a fusioni tra
banche o al passaggio da non-Swift Bic a Swift Bic
- sembra aver dato problemi, su scala comunque
più ridotta.
Nel contesto genericamente coperto dal Regolamento
2560/2001 si sono inseriti, quali schemi
specificatamente creati per favorire i bonifici in
euro di importo non rilevante nell’ambito Sepa,
Credeuro e Icp (
Trattasi di due Convenzioni reciprocamente
integrative - create ed istituite dall’European
Payments Council - che assicurano
del bonifico
dall’accettazione dell’ordine richiedendo però,
in aggiunta alle due condizioni sopra esposte, la
clausola di spese Sha.(re), cioè l’ordinante e il beneficiario
sostengono le rispettive spese e commissioni
delle rispettive banche. |